Come noto, la direttiva comunitaria n. 90/435/CE (c.d. madre-figlia), ha il preciso scopo di evitare fenomeni di doppia imposizione economica che, potenzialmente, si possono verificare in seguito alle distribuzioni di dividendi effettuate da una o più società controllate, nei confronti della casa madre localizzate in ambito UE.
In linea con le disposizioni comunitarie, a livello domestico, sono previste due modalità di tassazione per i dividendi erogati nei confronti di società consociate estere:
Ciò posto, occorre domandarci se l’esenzione sopra indicata spetta anche qualora la controllante comunitaria decida di trasferire la propria sede in Svizzera, estendendo l’agevolazione fiscale in rassegna anche ai pagamenti di dividendi effettuati da una società residente in Italia, nei confronti della propria controllante residente in territorio extra – UE.
Sullo specifico punto è intervenuta l’Agenzia delle entrate che, nella risposta all’interpello n. 380 pubblicata in data 11.09.2019, ha così chiarito il trattamento fiscale riservato ai flussi reddituali corrisposti nei confronti di un soggetto di diritto elvetico.
Nell’istanza di interpello è stata delineata la riorganizzazione di un gruppo multinazionale, rappresentando che:
In merito, giova ricordare che:
L’Agenzia delle entrate ha illustrato le regole applicative dell’accordo tra Unione Europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale, risultante dalle modifiche apportate con protocollo 27.05.2015 (pubblicato in allegato alla decisione UE 2015/2400 del Consiglio del 08 dicembre 2015).
Nello specifico, l’articolo 9 del citato accordo prevede che i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine, qualora la società madre detenga direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia per un minimo di due anni.
Come sopra evidenziato, la normativa lussemburghese concernente le società commerciali prevede che il trasferimento della sede sociale di una società da o verso il Granducato del Lussemburgo non comporta giuridicamente né la “dissoluzione” né la “creazione” di una nuova entità.
Simmetricamente, la legislazione svizzera riconosce lo spostamento della sede di una società in “continuità giuridica”, a condizione che la legislazione di appartenenza dell’entità estera lo preveda e che la struttura e l’organizzazione dell’entità estera siano compatibili con la Legge svizzera.
In linea con tale principio, anche l’ordinamento domestico prevede che – in mancanza di apposite disposizioni convenzionali – il trasferimento della sede legale indicata nello statuto si considera efficace solo se viene posto in essere sulla base delle disposizioni sancite dagli ordinamenti dello Stato di provenienza e dello Stato di destinazione.
Inoltre, facendo riferimento al requisito dell’ininterrotto periodo di possesso ai fini del particolare regime della Partecipation Exemption, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di trasferimento in continuità giuridica, ai fini della ricorrenza del requisito della detenzione della partecipazione per un determinato periodo, appare dirimente la circostanza che il trasferimento di sede, per espressa previsione di entrambi gli ordinamenti interessati, non darà luogo allo scioglimento e successiva ricostituzione della società (conforme: risoluzione 345/E/2008).
In conclusione, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che il trasferimento di sede dal Granducato di Lussemburgo alla Svizzera presenta profili di “continuità giuridica” idonei ad assicurare anche la relativa continuità del periodo di possesso.
Di conseguenza, in applicazione delle previsioni dell’accordo stipulato tra Unione Europea e la Confederazione Svizzera, l’eventuale corresponsione di dividendi dalla società italiana Alfa alla controllante Beta potranno continuare a beneficiare del regime di esenzione dalla ritenuta fiscale previsto nell’accordo medesimo.
A tale fine dovranno ricorrere anche gli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’accordo e, segnatamente: la residenza fiscale in Svizzera della società madre (anche ai fini convenzionali); l’assoggettamento a imposizione diretta sugli utili senza beneficiare di esenzioni; l’adozione della forma di una società di capitali.
Fonte: Euroconference
di Marco Bargagli – 28 settembre 2019