L’ASSEGNO UNICO PER I FIGLI A CARICO ED IL DECRETO SOSTEGNO TER

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L’ASSEGNO UNICO PER I FIGLI A CARICO ED IL DECRETO SOSTEGNO TER

         L’art 19 del D.L. n 4/2022 (27/01/2022) chiarisce alcuni aspetti collegati all’impatto fiscale sulle famiglie a seguito dell’attribuzione dell’Assegno Unico e Universale per figli a carico, con decorrenza marzo del 2022, che sostituirà le precedenti agevolazioni fiscali per figli a carico. A tal proposito si presenta di seguito un riassunto di quanto previsto dalla Normativa.

            All’assegno Unico e Universale hanno diritto le famiglie che hanno un figlio a carico fino al compimento dei 21 anni di età e senza limiti per i figli disabili. Con detta misura andranno abrogati altri interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità. Potranno beneficiarne tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia vigente di € 40.000,00.

            Per i figli minorenni non vi sono condizioni e per i nuovi nati decorrerà già dal settimo mese di gravidanza. Per i maggiorenni, potrà essere assegnato in presenza di una delle seguenti condizioni

  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolga il servizio civile universale

            L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ISEE in corso di validità. L’Assegno unico per i figli a carico può essere richiesto anche in assenza di ISEE, ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso sarà corrisposto l’importo minimo previsto dalla normativa, pari a €50,00 per figlio al mese.

            Gli importi previsti dall’Assegno Unico e Universale oscillano da €175,00 mensili per figlio a carico per un’ISEE pari a €15.000,00 annui al minimo di €50,00 di cui sopra. Possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito di cittadinanza, figli affetti da disabilità

            La domanda deve essere inoltrata direttamente all’INPS; i centri di Assistenza Fiscale (CAF) possono supportare l’utente per fare la richiesta in caso di necessità.

            L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

            Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirlo, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS.

            Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’Assegno:

  • il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni

L’ARTICOLO 19 del D.L. 4/2022 dd 27/01/2022 ha chiarito che:

“6. All’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole «provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, esclusi in ogni caso i figli, ancorche’ per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c)»; b) dopo il comma 4-bis e’ inserito il seguente: «4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.”.

      Il che vale a dire che viene espressamente confermato per legge che anche nel 2022 i genitori potranno ancora detrarre le spese sostenute per i figli a carico (mediche, scolastiche) fino ai 21 anni di età, pur senza le detrazioni fiscali.

            L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

            L’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF .

L’INPS chiarisce quali sono  i requisiti per l’ottenimento dell’assegno unico

            L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.

            La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

            Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.

            La domanda può essere presentata:

  • accedendo dal sito INPS al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Ulteriori istruzioni sulla compilazione della domanda sono contenute nel messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748