L’art 19 del D.L. n 4/2022 (27/01/2022) chiarisce alcuni aspetti collegati all’impatto fiscale sulle famiglie a seguito dell’attribuzione dell’Assegno Unico e Universale per figli a carico, con decorrenza marzo del 2022, che sostituirà le precedenti agevolazioni fiscali per figli a carico. A tal proposito si presenta di seguito un riassunto di quanto previsto dalla Normativa.
All’assegno Unico e Universale hanno diritto le famiglie che hanno un figlio a carico fino al compimento dei 21 anni di età e senza limiti per i figli disabili. Con detta misura andranno abrogati altri interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità. Potranno beneficiarne tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia vigente di € 40.000,00.
Per i figli minorenni non vi sono condizioni e per i nuovi nati decorrerà già dal settimo mese di gravidanza. Per i maggiorenni, potrà essere assegnato in presenza di una delle seguenti condizioni
L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ISEE in corso di validità. L’Assegno unico per i figli a carico può essere richiesto anche in assenza di ISEE, ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso sarà corrisposto l’importo minimo previsto dalla normativa, pari a €50,00 per figlio al mese.
Gli importi previsti dall’Assegno Unico e Universale oscillano da €175,00 mensili per figlio a carico per un’ISEE pari a €15.000,00 annui al minimo di €50,00 di cui sopra. Possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito di cittadinanza, figli affetti da disabilità
La domanda deve essere inoltrata direttamente all’INPS; i centri di Assistenza Fiscale (CAF) possono supportare l’utente per fare la richiesta in caso di necessità.
L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.
Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirlo, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS.
Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’Assegno:
L’ARTICOLO 19 del D.L. 4/2022 dd 27/01/2022 ha chiarito che:
“6. All’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole «provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, esclusi in ogni caso i figli, ancorche’ per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c)»; b) dopo il comma 4-bis e’ inserito il seguente: «4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.”.
Il che vale a dire che viene espressamente confermato per legge che anche nel 2022 i genitori potranno ancora detrarre le spese sostenute per i figli a carico (mediche, scolastiche) fino ai 21 anni di età, pur senza le detrazioni fiscali.
L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
L’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF .
L’INPS chiarisce quali sono i requisiti per l’ottenimento dell’assegno unico
L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.
La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.
La domanda può essere presentata:
Ulteriori istruzioni sulla compilazione della domanda sono contenute nel messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748