Il 27 giugno 2006 è stata deliberata l’approvazione di un codice di condotta dell’UE relativo alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento.
L’Italia ha adeguato la normativa nazionale alle guidelines dell’Ocse e della UE, introducendo nell’ordinamento un regime di oneri documentali a carico delle imprese in materia di prezzi di trasferimento. L’articolo 26 del D.L. 78/2010 ha introdotto il comma 2-ter nell’articolo 1 del D.lgs. 471/1997, il quale prevede che qualora il contribuente consegni all’Amministrazione Finanziaria la “TPdocumentation”, indicata in apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso può beneficiare della cosiddetta “Penalty protection”. L’Agenzia delle Entrate infatti attraverso il Provvedimento del 29 settembre 2010 in attuazione dell’art. 26 del D.L. 78/2010 stabilisce lo schema della documentazione da produrre: il Master file e il Country file.
Gli obiettivi della “TP documentation” e la penalty protection
Gli obiettivi che sia l’Ocse sia il legislatore italiano vogliono perseguire sono chiari e possono essere riassunti in tre punti:
La predisposizione della “TP documentation” consente di evitare l’applicazione delle eventuali sanzioni amministrative che possono variare dal 100% al 200% dell’imposta evasa in caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria. Le sanzioni possono comunque essere applicate qualora il Fisco dovesse riscontrare un utilizzo strumentale del regime, ad esempio nel caso di invio di comunicazione in dichiarazione dei redditi, come verrà specificato in seguito, in assenza di documentazione o con documentazione palesemente non idonea (se non addirittura fuorviante).
Secondo quanto previsto dal Provvedimento:
La documentazione da predisporre
La documentazione necessaria al fine di godere della penalty protection prevista nel Provvedimento deve essere costituita:
La presentazione di uno o entrambi i documenti varia a seconda della posizione assunta dalla società residente all’interno del gruppo:
Sia il Masterfile che la Documentazione Nazionale sono articolati in capitoli, paragrafi, sottoparagrafi, ciascuno contente informazioni desumibili dalla relativa titolazione e dalle eventuali indicazioni stabiliti analiticamente nell’art. 2 del Provvedimento.
Masterfile
1) Descrizione generale del gruppo multinazionale: descrizione del gruppo, della sua storia, dei settori in cui opera, dei prodotti e servizi offerti.
2) Struttura del gruppo (organizzativa e operativa).
3) Strategie generali perseguite dal gruppo, ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d’imposta precedente.
4) Flussi delle operazioni: deve evidenziare un quadro dei flussi delle operazioni infragruppo rientranti nell’ambito di applicazione della norma di prezzi di trasferimento, che dovrà essere sintetizzato mediante diagrammi o schemi.
5) Operazioni infragruppo: è a sua volta suddiviso in tre sottocapitoli:
5.1) Cessione di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi finanziari: bisogna fornire informazioni circa la natura e l’ammontare delle operazioni infragruppo suddividendo la descrizione per tipologia di operazione, indicando quali soggetti hanno preso parte ad ognuna.
5.2) Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo: necessario suddividerli in tanti paragrafi quante sono le tipologie di servizi funzionali allo svolgimento dell’attività di gruppo. Esempio di tali servizi sono la gestione della tesoreria e il marketing.
5.3) Accordi per la ripartizione dei costi: bisogna evidenziare per ogni ripartizione di costo effettuata, l’oggetto, la durata dell’accordo, i soggetti partecipanti e il perimetro coperto.
6) Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti
7) Beni immateriali: descrizione dei beni immateriali detenuti da ogni singola impresa associata.
8) Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento: si deve evidenziare le ragioni per la quale i prezzi praticati sono ritenuti conformi al principio di libera concorrenza.
9) Rapporti con le Amministrazioni fiscali dei Paesi UE concernenti APA e Ruling: descrizioni di eventuali APA e Ruling conclusi con le Amministrazioni Fiscali dei diversi Paesi
Countryfile
Ha struttura e contenuti analoghi a quelli del Masterfile, con la differenza che si riferisce alla singola impresa, alla sua collocazione nell’ambito della multinazionale e alle singole operazioni che vengono poste in essere nell’ambito del gruppo.
1) Descrizione generale della società
2) Settori in cui opera (con un sottoparagrafo per ogni settore).
3) Struttura operativa: descrizione del ruolo che ogni unità organizzativa dell’impresa svolge nell’ambito dell’attività aziendale.
4) Strategie generali dell’impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d’imposta precedente.
5) Operazioni infragruppo
5.1) Descrizione delle operazioni: cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, finanza
5.2) Analisi di comparabilità: si individuano cinque fattori della comparabilità, ossia quei fattori che possono assumere, in varia misura, rilevanza nel determinare la confrontabilità tra operazioni infragruppo rispetto a quelle intercorse tra parti indipendenti in condizioni similari:
– caratteristiche dei beni e dei servizi
– analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati
– termini contrattuali
– condizioni economiche
– strategie d’impresa
5.3) Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento
– enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua comparabilità al principio di libera concorrenza
– criteri di applicazione del metodo scelto
– risultati derivati dall’applicazione del metodo adottato
6) Accordi per la ripartizione dei costi: descrizione dei Cost Contribution Arrangements a cui l’impresa partecipa.
Conclusioni
In Italia le disposizioni in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento erano attese da tempo, al fine di adeguare la normativa nazionale alle linee guida dell’Ocse.
A differenza di quanto previsto in altri Paesi, la normativa non introduce un obbligo a carico del contribuente, in quanto il sistema si basa su un regime premiale a favore di chi predispone la documentazione sopradescritta. Pertanto lo spirito che ha animato il legislatore è stato quello di agevolare un comportamento collaborativo dell’impresa con l’Amministrazione Finanziaria.
Alberto Perani, Matteo Colla