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La Slovenia: un Paese moderno Opportunità (parte II)

di Ana Maria Perez Magdalena.

La Slovenia è un paese molto moderno. Tecnicamente, è nato nel 1991, ma si è evoluto molto velocemente negli ultimi anni 90 e definitivamente raggiunto uno status di Paese pienamente europeo nel 2004, quando è stato inserito a pieno titolo nell’UE e conquistato anche l’euro.
Il Paese ha lavorato sodo per dare fiducia agli imprenditori, cercando di sviluppare velocemente il sistema bancario e di proporre un sistema imprenditoriale attraente e stimolante.
Nella seconda parte dello studio che proponiamo analizzeremo il sistema fiscale, caratterizzato da un’amministrazione particolarmente snella.
Lo Stato sloveno ha patito le conseguenze di un’apertura estrema agli imprenditori esteri, che spesso hanno “abusato” della estrema linearità e “benevolenza” del apparato burocratico
e amministrativo locale. Perciò negli ultimi anni la burocrazia si è inasprita, facendo particolarmente attenzione al controllo delle operazioni poste in essere dalle aziende in materia di IVA e scambi transfrontalieri.

REGIME FISCALE

 1 – Le imposte

       1.1 I punti di forza del sistema fiscale sloveno in un quadro internazionale:

  • Ridotte imposte sui redditi aziendali
  • Agevolazioni fiscali concorrenziali
  • Sistema fiscale compatibile con quello degli altri Stati membri
  • Il rapporto imposte/PIL corrisponde alla media UE.

Nel confronto internazionale il sistema fiscale sloveno si contraddistingue per una ridotta imposta sul reddito delle persone giuridiche legata ad un’imposizione fiscale generalmente bassa per i redditi delle imprese.

 

SOMMARIO DELLE IMPOSTE

 

Imposta sul reddito delle persone giuridiche

 

17% ; a certe condizioni, una speciale aliquota dello 0% si applica a fondi di investimento, fondi pensione, compagnie di assicurazione e società di capital venture

 

Detrazioni fiscali

 

detrazioni dell’ammontare degli investimenti in apparecchiature e beni intangibili, oltre che per investimenti in ricerca e sviluppo; detrazioni per l’assunzione di particolari tipologie di dipendenti
Ritenute sui flussi (dividendi, interessi, royalties) 15% ‘withholding tax’ in uscita, in mancanza di trattati contro la doppia imposizione;
Ritenute su locazioni di proprietà immobiliari situate in Slovenia 15%
Ritenute sui pagamenti per prestazioni diartisti e sportivi 15%
Imposta sul trasferimento di  beni immobili 2%  oppure  22% I.V.A. (DDV)
IVA (DDV)

 

22% – aliquota standard

9,5% – aliquota ridotta

Contributi per la Previdenza Sociale

(Prispevki za socialno varnost)

a carico dal datore di lavoro: 16,1%

a carico dal lavoratore dipendente: 22,1%

 

(Fonte: Ministero delle Finanze della Repubblica di Slovenia)

  1.2 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (Davek od dohodkov pravnih oseb)

Tra le novità di maggior rilievo si segnala una riduzione dell’aliquota di tassazione dei redditi societari nel tempo che è passata  dal 20% al 17% (2013).

Rispettando determinate condizioni, il tasso può raggiungere anche lo 0%. Detta aliquota può essere applicata ai fondi di investimento, ai fondi pensione, alle compagnie di assicurazione ed alle società di capitale di rischio.

Lo stesso livello di tassazione troverà applicazione anche per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

È stato introdotto un regime per le microimprese in base al quale i contribuenti i cui ricavi annui non superano 50.000 euro possono applicare una deduzione forfettaria per le spese.

La detrazione è del 70% del fatturato annuo. In base a tale regime non sono applicabili sgravi fiscali e riporto delle perdite fiscali di esercizi precedenti. I contribuenti che intendono avvalersi del regime devono presentare preventiva comunicazione alle autorità fiscali entro il 31 marzo. Le società di nuova costituzione devono presentare notifica entro 8 giorni dalla loro registrazione. Con effetto dal 1° gennaio 2015, il limite massimo per i ricavi è aumentato a 100.000 euro e la deduzione forfettaria è aumentata all’80% del fatturato annuo per le imprese in cui almeno una persona risulti avere un’assicurazione sociale per l’azienda per almeno 5 mesi all’anno. Il suddetto regime di detrazione forfettaria si applica anche alle stabili organizzazioni di società non residenti.

Persone soggette:

  • Tutte le persone giuridiche che esercitano attività commerciale aventi la propria sede registrata in Slovenia o aventi la sede direzionale effettiva in Slovenia (partnership e altre forme associative, fondi d’investimento, banche, compagnie assicurative, imprese cooperativistiche, aziende pubbliche e altre persone giuridiche). In Italia la personalità giuridica viene acquisita solo dalle società di capitali; in Slovenia, invece, tutte le società commerciali, sia di persone che di capitali – ad eccezione delle società non registrate -, sono per definizione persone giuridiche in base agli articoli 1, 2 e 3 della Legge sulle Società commerciali.
  • Le persone giuridiche non residenti (ovvero le persone giuridiche che non hanno la sede in Slovenia, ma che ritraggono un utile dall’esercizio permanente di un’attività in Slovenia) sono soggette ad imposta sul reddito delle persone giuridiche solo per quanto riguarda la parte dei loro utili provenienti da attività svolte in Slovenia.
  • Se un’unità operativa permanente di un’entità estera è regolata diversamente in base ad un accordo di eliminazione della doppia imposizione, vale quanto previsto da tale accordo.

AGEVOLAZIONI FISCALI:

A seguito dell’approvazione di una serie di leggi di riforma della disciplina fiscale sui redditi d’impresa, sono stati disposti i seguenti emendamenti:

– l’esenzione da ritenuta su interessi bancari è stata estesa a tutte le tipologie di interessi pagati alle banche e istituti finanziari, sempre che il beneficiario del pagamento non risieda in un paradiso fiscale;

– è stata disposta l’esenzione da ritenuta sui dividendi pagati a soggetti residenti in uno Stato membro dell’Ue o facente parte dell’Area Economica Europea, sempre che il beneficiario del pagamento non possa fruire del credito d’imposta per le imposte assolte in Slovenia nel proprio Paese di residenza;

– l’esenzione da ritenuta fiscale “in uscita” è stata esclusa nei casi in cui il Paese di residenza del percepente non garantisca un adeguato scambio di informazioni con la Slovenia.

E’ stata introdotta la deducibilità del 40% dei costi sostenuti in investimenti in apparecchiature e in beni intangibili. Il tetto massimo di deducibilità è fissato nella base imponibile dell’azienda nell’anno interessato.

Non vengono considerati beni rientranti nella categoria agevolabile: gli arredi, ad eccezione delle macchine d’ufficio, anche elettroniche; le autovetture, ad eccezione della autovetture elettriche EURO 6.

Per quanto attiene gli investimenti in R&S, l’importo deducibile è pari al 100% con il limite stabilito della base imponibile. L’ammontare della deduzione non utilizzata può essere riportato in avanti per 5 esercizi fiscali.

Assunzione di soggetti disabili

Ai soggetti fiscali che assumano persone disabili, la base imponibile viene ridotta di un importo corrispondente tra il 50% ed il 70% degli stipendi lordi corrisposti agli stessi. L’agevolazione è direttamente correlata alla natura ed al grado di disabilità, ovvero al numero di dipendenti disabili presenti. L’importo massimo deducibile è determinato dall’ammontare della base imponibile.

Formazione

Il soggetto giuridico che supporta l’attività di formazione sul campo di tirocinanti ovvero studenti, ha il diritto alla riduzione della base imponibile per un ammontare pari al costo dedicato alla persona. In ogni caso l’importo della riduzione non può superare il corrispondente al 20% del salario medio mensile calcolato a livello nazionale.

Altre agevolazioni relative al lavoro dipendente

 I contribuenti che impieghino dipendenti di età inferiore ai 26 anni o superiore ai 55 anni risultanti disoccupati presso l’ufficio per l’impiego della Slovenia per un periodo minimo di 6 mesi precedenti l’impiego possono richiedere una deduzione fiscale del 45% del salario dei suddetti dipendenti. Tale deduzione può essere applicata per un periodo di 24 mesi.

Per poter usufruire di detta agevolazione, il datore di lavoro deve aumentare il numero medio dei dipendenti nell’esercizio nel quale viene richiesto lo sgravio. Tale richiesta può comportare l’esclusione dalla facoltà di richiedere ulteriori sgravi per l’impiego di personale disabile.

I datori di lavoro possono dedurre i contributi versati a favore di pensioni integrative volontarie collettive per conto dei dipendenti. La deduzione è limitata a un ammontare pari al 24% dei contributi obbligatori per la pensione e l’assicurazione contro l’invalidità del dipendente, previo il rispetto di un limite massimo.

 Per donazioni

Fino ad un importo corrispondente allo 0,3% del reddito imponibile per importi versati a soggetti riconosciuti, non lucrativi, residenti in Slovenia o comunque in UE, operanti con  finalità di tipo umanitario o di aiuto a persone disabili, creative, scientifiche, educative, sportive, culturali, ecologiche o religiose, di previdenza sociale e assistenza sanitaria.

Un’ulteriore riduzione della base imponibile è prevista, fino ad un importo corrispondente allo 0,2% della base, per importi donati per il perseguimento di specifiche finalità di tipo caritatevole.

Riduzioni aggiuntive della base imponibile sono inoltre per importi versati a partiti politici, in contanti o in natura, fino ad un importo massimo corrispondente a 3 volte i salari mensili medi per ogni dipendente assunto da persone soggetti fiscali.

Le deduzioni relative alle donazioni sono limitate all’ammontare della base imponibile; nel caso in cui l’ammontare sia eccedente, quest’ultimo può essere riportato nei tre esercizi successivi.

  1.3 Ritenute sui flussi (Davek ob izplačevanju dobička v tujino)

Rappresenta la ritenuta che gli investitori debbono pagare se desiderano corrispondere i profitti agli aventi diritto. L’impatto della ritenuta è, ad oggi, a seguito dell’intervento di ridefinizione dell’impatto fiscale, del 15% per le persone giuridiche e del 25% per le persone fisiche.

In Slovenia, la w.t. in uscita del 15% viene applicata sui profitti trasferiti in Paesi Extra UE ove non vigono accordi bilaterali o, in ogni caso, sugli importi lordi di tutti i tipi di compensi pagati a società residenti in Stati Extra-Ue in cui il livello di tassazione è inferiore ai 12,5 punti percentuali.

L’elenco degli Stati rientranti in questa previsione viene annualmente aggiornato dal Ministero delle Finanze sloveno.

Il trattato contro la doppia imposizione sottoscritto direttamente dall’Italia e dalla Slovenia è entrato in vigore il 12 gennaio 2010, con relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2010.

Il sistema fiscale sloveno prevede l’esenzione totale dalla ritenuta alla fonte (direttiva ‘madre-figlia’90/435/CEE) ove si pongano in essere trasferimenti a favore di Società, soggetti passivi d’imposta, residenti in Paesi membri dell’UE, passaggi che devono altresì rispondere ad ulteriori requisiti posti dalla normativa, diversi a seconda della tipologia di ‘w.t.’  trattata.

 

Dividendi:

  • la soglia di partecipazione al capitale in azioni o quote societarie deve essere almeno pari al 10%;
  • il periodo di detenzione ininterrotto minimo (‘holding period’) previsto è di 24 mesi. Nel caso in cui la partecipazione non abbia ancora maturato tale periodo, la società percipiente può comunque usufruire della piena esenzione presentando una fidejussione bancaria. Diversamente, subirà una ritenuta pari a quanto previsto dal trattato (se in essere); nel caso dell’Italia la ritenuta del dividendo applicata sulle persone giuridiche è pari al 5%.

Nel caso del socio persona fisica italiana la ritenuta sul dividendo è pari al 15%

Quanto sopra è naturalmente riferito all’attività svolta dalla società slovena. Non può essere, tuttavia, trascurato l’aspetto italiano dei soggetti che percepiscono un reddito, in quanto in qualità di residenti in Italia devono indicarlo nella propria dichiarazione dei redditi.

I soci devono indicare le partecipazioni detenute nel quadro RW del modello 740 e, nel caso di compensi ricevuti all’estero per l’attività da loro svolta per soggetto estero, dovranno anche dichiarare detti importi in Italia e poi utilizzare il meccanismo del credito d’imposta. Qualora, invece i redditi vengano percepiti in Italia, essi saranno soggetti a normale tassazione in Italia.

In materia di thin capitalization si prevede l’indeducibilità degli oneri finanziari connessi a prestiti erogati da soci, che detengono almeno il 25 per cento del capitale in azioni o in quote societarie, qualora detti prestiti eccedano determinate soglie rispetto all’equity.

Attualmente si determina il rapporto in 4 a 1.

Ai fini dell’identificazione della fonte di finanziamento, si reputa come erogato dal socio il finanziamento stanziato da terzi (i.e. istituto bancario) con la garanzia prestata dal socio stesso, ovvero il prestito concesso da un istituto bancario presso il quale il socio intrattiene rapporti commerciali.

Il valore della partecipazione al capitale societario del singolo socio viene determinata   annualmente come media del valore del capitale conferito, degli utili non distribuiti e delle     riserve risultanti dalla situazione di chiusura media per ciascun mese dell’anno di  riferimento.

  1.4 Imposta sul Valore Aggiunto (Davek na dodano vrednost – DDV)

Ogni persona che eserciti autonomamente una qualsiasi attività in un qualsiasi luogo è   soggetta al pagamento dell’IVA (DDV), al di là degli scopi e dei risultati perseguiti mediante tale attività.

L’imposta viene calcolata e pagata sui beni forniti e i servizi prestati da persone soggetti fiscali, in relazione alle attività da esse svolte nel territorio della Repubblica di Slovenia ed,  inoltre, sui beni da esse importati in Slovenia.

Se il volume delle vendite (fatturato) supera la soglia di Euro 50.000,00, risulta obbligatoria l’iscrizione quale soggetto IVA (DDV). In caso di volume inferiore è prevista comunque la         possibilità di optare liberamente per l’iscrizione; esercitata la possibilità, l’adeguamento a tale regime è vincolante per il periodo di 60 mesi.

Nei primi 12 mesi dall’iscrizione, tutti i soggetti Iva sloveni seguono il regime Iva mensile, a prescindere dal volume imponibile creato.

Avendo sempre come riferimento l’anno d’imposta appena registrato, si può passare dal regime Iva mensile a quello trimestrale, ove si registri un volume imponibile inferiore o pari ad euro 240.000,00.

La legge che disciplina l’IVA (DDV) – legge n. 89/1998 e succ. modifiche –  prevede due                aliquote applicabili: l’aliquota ordinaria (standard) del 22% e l’aliquota ridotta del 9,5%.

L’IVA (DDV) del 9,5% si applica su articoli come i generi alimentari (incluse le bevande analcoliche), i medicinali, le attrezzature mediche, i libri, i biglietti d’ingresso, ecc.

  1.5 Imposta sul trasferimento di beni immobili materiali  (Davek na promet nepremičnin)

L’imposta viene applicata con aliquota del 2% sui trasferimenti di beni immobili   (compravendite, locazioni, leasing, trasferimento del diritto di proprietà…) non rientranti nel regime IVA (DDV) e comunque ogni qual volta si ponga in essere un trasferimento che     abbia come bene di scambio un terreno agricolo. La percentuale d’imposta viene calcolata  sul prezzo di vendita dell’immobile e diventa esigibile al momento del perfezionamento del trasferimento. Qualora risulti che il prezzo di vendita sia inferiore al valore determinato dal mercato, l’imposta viene calcolata su quest’ultimo. Il soggetto passivo è l’alienante o comunque chi trasferisce il possesso del bene,  tranne se non diversamente previsto dalle  condizioni contrattuali sottoscritte.

L’imposta non viene applicata in determinate casistiche, tassativamente elencate all’art. 10     della legge di riferimento – ZDPN-2 -, ad esempio: in caso di riorganizzazioni aziendali,         liquidazioni societarie, ecc.

I dettagli della cessione devono essere presentati all’ufficio dell’Amministrazione delle              Imposte del luogo ove l’immobile è situato entro 15 giorni dalla data di nascita dell’obbligazione.

 2 –  Inciso: impatto degli ammortamenti e delle perdite ordinarie iscritte a bilancio

Per quanto attiene le immobilizzazioni materiali ed immateriali, le quote di ammortamento vengono determinate dalla legge di riferimento delle imposte sul reddito delle persone     giuridiche (ZDDPO-Zakon o Davku od Dohodkov Pravnih Oseb). Da tali disposizioni si evince la discrezionalità in capo alle singole società nella determinazione delle  quote percentuali annue di ammortamento, le quali, in ogni caso, vanno calcolate applicando il metodo di ammortamento a quote costanti e tenendo conto del limite massimo dei tassi annui posto dalla Legge (ZDDPO-2, art. 33, quinto capoverso).

 

TASSI DI AMMORTAMENTO MASSIMO ANNUO (%)

Categorie soggette ad Ammortamento 2015
Fabbricati  (anche non strumentali) 3
Porzioni di fabbricato (anche non strumentali) 6
Attrezzature e macchinari 20
Autovetture 20
Macchine ufficio elettroniche 50
Piantagioni ad utilità pluriennale 10
Attrezzatura varia, inclusa la dotazione destinata ad attività di ricerca 33,3
Avviamento, Brevetti industriali NON acquistati non ammortizzabili
Altre immobilizzazioni 10

(Fonte: IBFD 2015)

 

Le immobilizzazioni materiali iscritte a bilancio ad un valore di acquisto pari, o inferiore, ad euro 500,00 sono totalmente deducibili (100%) nell’anno di acquisizione del bene.

Un contribuente, in più, può ridurre la propria base imponibile per la perdita registrata nell’anno o negli anni precedenti.

La perdita iscritta può essere riportata senza limiti di annualità, salvo l’obbligo di seguire nell’applicazione della deduzione l’ordine cronologico di iscrizione della perdita, partendo sempre da quella più datata.

Esiste tuttavia un limite massimo nell’importo che annualmente si può detrarre, che corrisponde all’ammontare della base imponibile dell’anno di riferimento.

La legge, inoltre, detta ulteriori casi di limitazione all’utilizzo delle perdite iscritte a bilancio, ipotesi comunque legate all’avvio di operazioni straordinarie che intacchino in maniera significativa l’oggetto e la compagine sociale.

Per rendere più pratico quanto sopradescritto, indichiamo di seguito una tabella riassuntiva    del calcolo delle imposte su una normale attività economica

1. Ricavi complessivi standard 100,000
Ricavi dopo la cancellazione di elementi non deducibili in precedenti dichiarazioni  (3,000)
Dividendi ricevuti e reddito assimilabile a dividendo  (5,000)
50% di capital gain derivanti dalla cessione di quote e altre partecipazioni di capitale  (3,000)
Reddito non soggetto in base ai trattati contro la doppia imposizione  (1,000)
+ Incremento dei ricavi per transfer pricing tra persone collegate (compresi gli interessi infragruppo)   2,000
Subtotale  90,000
2. Spese e perdite  Totali in base ai principi contabili (90,000)
+ decremento di costi e perdite per transfer pricing tra persone collegate (compresi gli interessi infragruppo)   2,000
+ 50% di elementi non deducibili   5,000
+ Importo della rivalutazione non deducibile di crediti   1,000
+ Importo della rivalutazione non deducibile di strumenti finanziari   2,000
+ Spese non deducibili relative a dividendi non imponibili e capital gain senti     400
+ Importo di altre spese non deducibili per la vita privata, per sanzioni e multe, interessi su ritardati pagamenti d’imposta interessi su finanziamenti da paradisi fiscali ecc   4,000
+ 50% costi per rappresentanza e 50% spese del comitato di controllo     500
+ interessi in base alle regole di thin capitalization   2,000
+ Perdite di capitale dalla cessione di partecipazioni     600
Quota parte degli elementi non deducibili contabilizzati in esercizi precedenti  (3,000)
Crediti svalutati iscritti in esercizi precedenti  (1,000)
Perdita derivante dalla cessione di beni (compresi gli strumenti finanziari)    (500)
+/‑ differenza tra svalutazione ai fini fiscali e aziendali   4,000
Sub totale (73,000)
3. Differenza tra reddito imponibile e spese fiscalmente deducibili  17,000
+/‑ Differenza dopo le modifiche alle politiche contabili   2,000
+ Passaggio da surplus di rivalutazione a utile   1,000
4. Incentivi
Per investimenti in attività di ricerca e sviluppo  (5,000)
Per l’assunzione di persone disabili    (500)
Per la formazione del personale    (500)
Per donazioni    (100)
Per contribute volontari ai fondi pensionistici  (1,000)
Per investimenti in attrezzature e beni intangibili
(max EUR 30,000)  (1,000)
5. = Base imponibile  11,900
X 17%  
   
6. Imposta   2,023
Credito d’imposta estera   (300)
7. Totale imposta dovuta   1,723
Acconti versati   (1,500)
Imposta dovuta     223
Imposta dovuta per 12 mesi pagando acconti mensili =               168,6

 

 Il profilo fiscale è presente in ogni sfaccettatura dell’attività economica, anche in quella parte legata meramente ai fattori produttivi.

2.1. Periodo di imposta

In generale, il periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Tuttavia, le società possono optare per un periodo d’imposta diverso sia dall’anno solare che dal proprio esercizio finanziario. Tuttavia il periodo prescelto non deve essere superiore a 12 mesi. Il reddito imponibile è il reddito realizzato nel corso del periodo d’imposta. Per i contribuenti assoggettati al regime della detrazione forfettaria l’esercizio fiscale corrisponde all’anno civile.

2.2. Dichiarazioni e accertamento

In genere, le dichiarazioni dei redditi annuali devono essere presentate entro tre mesi dalla chiusura del periodo d’imposta. La dichiarazione dei redditi consiste nella presentazione dei rendiconti finanziari, quali il conto profitto e perdite, il bilancio ed il conto dei movimenti di capitale. Non è tuttavia prevista la  presentazione di ulteriori documenti se il contribuente ha già provveduto a presentare i rendiconti finanziari presso l’Agenzia della Repubblica di Slovenia per le evidenze pubbliche e servizi (AJPES), che è quanto normalmente avviene per le società residenti nonchè per le succursali delle società non residenti.

 2.3. Versamenti

L’imposta sul reddito si paga in seguito ad autotassazione ed oltre al pagamento annuale si devono versare degli acconti mensili calcolati sulla precedente dichiarazione. Tuttavia, se il reddito annuo imponibile non supera euro 400, gli acconti d’imposta si effettuano trimestralmente.

 LAVORO

Amministratori e rapporti di lavoro non subordinato e subordinato:

Slovenia: considerato reddito da lavoro dipendente e pertanto viene tassato come un normale contratto di assunzione. Se il rapporto è vincolante ma non c’è un rapporto di subordinazione (come potrebbe essere in Italia il rapporto tra società e lavoratore con R/A) è prevista un’aliquota alla fonte definitiva pari al 25%.

Quanto all’IRPEF essa è soggetta alle seguenti aliquote progressive

 

Reddito imponibile Imposta sul minimo imponibile (€) Aliquota sull’eccesso
Fino a €8.021,34 0 16%
Da €8.021,34 a €18.960,28 1.283,41 27%
Da €18.960,28 a 70.907,20 4.236,91 41%
Da €70.907,20 25.535,61 50%

 

Contributi                                          dipendente                                      azienda

Fondo pensione                                        15,50%                                                   8,85%

Assicurazione sanitaria                           6,36%                                                    6,56%

Fondo disoccupazione                             0,14%                                                   0,06%

Maternità                                                  0,10%                                                     0,10%

Ass. incidenti sul lavoro                                                                                        0,53%

Totale                                                          22,10%                                                16,10%

In certe circostanze è possibile usufruire di determinate detrazioni fiscali

Ana Maria Pérez Magdalena