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Il MOSS per i servizi digitali

Le modifiche relative alla territorialità dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici implicano maggiori oneri e adempimenti in capo agli operatori, chiamati – dal 1° gennaio 2015 – ad identificarsi ai fini IVA in tutti gli Stati membri dell’Unione europea in cui effettuano le predette prestazioni nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta.

L’identificazione, finalizzata all’assolvimento dell’IVA nei singoli Paesi di consumo, può essere evitata applicando il MOSS (Mini One Stop Shop), che rappresenta l’estensione del sistema V@T on e-services, applicabile sino al 31 dicembre 2014 per i servizi di e-commerce resi da fornitori extracomunitari nei confronti di “privati consumatori” comunitari. L’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972 disciplinava l’ipotesi in cui i suddetti fornitori avessero scelto di identificarsi in Italia per l’assolvimento degli obblighi in materia di IVA relativi ai servizi elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. Attraverso l’identificazione in Italia, tali operatori ivi versavano l’imposta dovuta nei vari Paesi UE di consumo, adempiendo – sempre nel nostro Paese – gli ulteriori obblighi “formali” previsti per le operazioni in esame, anche se territorialmente rilevanti nei singoli Paesi dei clienti.

Dal 1° gennaio 2015, il predetto regime speciale è stato ampliato dal punto di vista sia soggettivo, rivolgendosi anche agli operatori comunitari, sia oggettivo, applicandosi altresì ai servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione. Da quest’anno, infatti, l’IVA non è più dovuta nel Paese del fornitore, ma in quello del committente, non solo per i servizi elettronici, ma anche per quelli di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a “privati consumatori” comunitari. In pratica, aderendo al MOSS, i fornitori di servizi digitali, siano essi comunitari o extracomunitari, accentrano gli obblighi di dichiarazione e di versamento in un unico Paese membro, evitando di doversi identificare in tutti i Paesi membri in cui sono domiciliati o residenti i propri clienti, al fine di versare l’imposta ivi dovuta.

Con il MOSS, l’applicazione e il versamento dell’imposta sono gestiti dagli Stati membri attraverso specifiche procedure informatiche, essendo effettuate telematicamente:

  • l’adesione al regime;
  • la presentazione delle dichiarazioni trimestrali;
  • le comunicazioni inviate al contribuente da parte dello Stato membro di identificazione e da parte dei vari Stati membri di consumo;
  • la conservazione e l’eventuale esibizione dei documenti relativi alle prestazioni di servizi svolte nell’ambito del regime speciale;
  • le comunicazioni fra lo Stato membro di identificazione e i vari Stati membri di consumo.

Sul piano comunitario, viene disciplinato distintamente:

  • il “regime non UE”, relativo ai servizi digitali prestati da soggetti passivi non stabiliti nella UE (artt. da 358-bis a 369 della Direttiva n. 2006/112/CE);
  • il “regime UE”, relativo ai servizi digitali prestati da soggetti passivi stabiliti nella UE, ma non nello Stato membro di consumo (artt. da 369-bis a 369-duodecies della Direttiva n. 2006/112/CE).

In particolare:

  • il “regime UE” è rivolto ai soggetti passivi che hanno la sede dell’attività in un Paese membro e a quelli che, pur avendo sede in un Paese extra-UE, dispongono di una stabile organizzazione in uno o più Paesi membri. Optando per il regime speciale, l’imposta dovuta sui servizi resi in ambito intracomunitario è versata al Paese membro nel quale il fornitore ha la sede o la stabile organizzazione, fermo restando che il fornitore extra-UE che disponga di più stabili organizzazioni nella UE può scegliere in quale Paese membro intende optare per il regime speciale. Quest’ultimo, in ogni caso, non si applica ai servizi resi nello stesso Paese membro nel quale il fornitore ha la sede o la stabile organizzazione;
  • il “regime non UE” è rivolto ai soggetti passivi che, nel territorio della UE, non hanno la sede dell’attività, né dispongono di una stabile organizzazione e né sono tenuti altrimenti ad identificarsi ai fini IVA. Optando per il regime speciale, è possibile scegliere il Paese membro in cui identificarsi, il quale attribuisce al soggetto passivo extra-UE il numero di identificazione IVA con prefisso EU.

Dal punto di vista nazionale, la registrazione al MOSS in Italia è ammessa esclusivamente per:

  • i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro (art. 74-quinquies, comma 1, del D.P.R. 633/1972);
  • i soggetti passivi domiciliati in Italia o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia (art. 74-sexies, comma 1, del D.P.R. 633/1972);
  • i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione in Italia; in caso di possesso di una stabile organizzazione anche in altro Stato membro, l’opzione per la registrazione al MOSS in Italia non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio (art. 74-sexies, comma 2, del D.P.R. 633/1972).

Gli operatori che scelgono di iscriversi al MOSS sono tenuti ad evidenziare, nella dichiarazione trimestrale presentata allo Stato membro di identificazione, esclusivamente l’IVA dovuta in ciascuno Stato membro per i servizi resi nell’ambito del regime speciale, essendo precluso l’inserimento in dichiarazione dell’imposta assolta sugli acquisti effettuati – nello Stato membro di identificazione o in altri Stati membri – al fine di effettuare le prestazioni di servizi digitali. Risulta, comunque, garantito il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti effettuati nell’ambito del MOSS attraverso l’ampliamento delle procedure previste per il rimborso dell’IVA sia a soggetti stabiliti nella UE, sia a soggetti stabiliti al di fuori della UE.

di Marco Peirolo – 05 febbraio 2016

Fonte: Euroconference