In un precedente intervento è stato evidenziato che il trattamento IVA dei passaggi di beni a scopo di lavorazione tra il territorio di San Marino e quello italiano e viceversa, non essendo espressamente disciplinato dal D.M. 24 dicembre 1993, ha formato oggetto di chiarimenti da parte della C.M. 20 aprile 1973, n. 30/510542 (Parte n. 4).
Con specifico riguardo ai beni inviati a scopo di lavorazione dal territorio italiano a quello sammarinese, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che l’operatore nazionale deve annotare la relativa movimentazione in apposito registro tenuto a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972. La registrazione deve essere effettuata sulla base di specifica nota di accompagnamento, contenente l’indicazione della natura e quantità dei beni in questione, sottoposta al visto dell’Ufficio tributario di San Marino.
Al termine della lavorazione, ai fini della reintroduzione dei beni nel territorio italiano, l’operatore nazionale è tenuto ad applicare l’IVA sulla base della fattura di lavorazione emessa dal prestatore sammarinese. Come indicato dalla C.M. n. 30/510542/1973, gli Uffici interessati e il committente della lavorazione devono osservare le disposizioni di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972.
È il caso di osservare che, al di là del caso specifico, relativo alle prestazioni di lavorazione, per tutte le prestazioni di servizi rese e ricevute da operatori sammarinesi non si applicano le regole specificamente dettate dal D.M. 24 dicembre 1993, le quali fanno infatti riferimento alle sole operazioni di cessione e di acquisto di beni.
In pratica, come già in passato precisato dalla R.M. 23 aprile 1997, n. 88/E in riferimento alle prestazioni di inventariazione di beni rese in Italia da un soggetto sammarinese, è il committente nazionale, soggetto passivo, che deve assolvere l’IVA attraverso la procedura di autofatturazione di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, prevista quando il prestatore è un soggetto non stabilito all’interno dell’Unione europea (si ricorda, infatti, che San Marino non fa parte del “territorio della Comunità”, come definito dall’art. 7, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972).
Si tratta, pertanto, di individuare il luogo impositivo della prestazione e, se l’operazione risulta territorialmente rilevante in Italia, spetta al committente nazionale assoggettare ad imposta il servizio ricevuto attraverso l’emissione dell’autofattura.
Nel caso delle lavorazioni, dagli artt. 7-ter e ss. del D.P.R. n. 633/1972 si evince che, nell’ambito dei rapporti “B2B”, il luogo impositivo coincide con il Paese del committente (si veda anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2009, n. 58, § 1, secondo la quale devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia, se resi a soggetti passivi stabiliti in Italia e come tali rientranti nell’ambito applicativo dell’ IVA, le prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali, ovunque rese, ed indipendentemente dall’uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita).
Trattandosi di prestazioni di servizi “generiche”, l’autofattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 21, comma 4, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972) e il documento deve essere annotato:
In relazione alle prestazioni di servizi, “generiche” e non, scambiate con operatori sammarinesi non è previsto l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT, neppure agli effetti statistici.
di Marco Peirolo – 16 febbraio 2016
Fonte: Euroconference