La registrazione al MOSS (Mini One Stop Shop) in Italia è ammessa esclusivamente per:
Il numero di partita IVA di cui sono già in possesso i soggetti passivi italiani e quelli extra-UE con stabile organizzazione in Italia è utilizzato anche a seguito dell’opzione per il regime speciale.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 settembre 2014, n. 122854 ha definito le modalità operative per poter presentare la richiesta di registrazione al MOSS, riguardante sia il “regime UE” (da parte delle imprese italiane e di quelle extracomunitarie con stabile organizzazione in Italia), sia il “regime non UE” (da parte delle imprese extracomunitarie prive di stabile organizzazione e di identificazione IVA nella UE).
Si ricorda che la registrazione avviene esclusivamente, in via diretta ed elettronica, attraverso le funzionalità rese disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Nello specifico:
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 23 aprile 2015, n. 56191 ha approvato gli schemi di dati per la richiesta della registrazione al MOSS in Italia.
Ai sensi dell’art. 74-quinquies, commi 4 e 8, del D.P.R. 633/1972, la variazione dei dati presentati ai fini della registrazione, l’intenzione di non fornire più i servizi digitali, nonché la perdita dei requisiti richiesti per avvalersi del regime speciale, vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate per via telematica utilizzando – come specificato dal provvedimento n. 56191/2015 – le funzionalità disponibili sul sito Internet dell’Agenzia. La comunicazione deve avvenire entro il decimo giorno del mese successivo a quello di variazione dei dati (art. 57-novies del Reg. UE n. 282/2011).
Di regola, la registrazione al MOSS decorre dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui il soggetto passivo ha comunicato all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di avvalersi del regime speciale, fornendo le informazioni richieste. Se, tuttavia, anteriormente alla registrazione sono state effettuate operazioni rientranti nel MOSS, è possibile beneficiare del regime speciale sin dalla prima prestazione resa a condizione che ne sia data comunicazione all’Agenzia entro il decimo giorno del mese successivo alla sua effettuazione.
Come previsto dall’art. 74-quinquies, comma 5, del D.P.R. 633/1972, i soggetti registrati al MOSS sono esclusi dal regime speciale se:
L’Amministrazione finanziaria, nei casi indicati, emette il provvedimento motivato di esclusione dal regime speciale, avverso il quale è ammesso ricorso (art. 54-ter, comma 4, del D.P.R. 633/1972) e resta in ogni caso inteso che gli obblighi IVA relativi ai servizi digitali resi successivamente all’esclusione devono essere adempiuti direttamente presso lo Stato membro di consumo.
di Marco Peirolo – 19 febbraio 2016
Fonte Euroconference