Il DLgs. n. 42/2015, nel recepire le nuove disposizioni comunitarie che regolano l’applicazione dell’IVA ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, è intervenuto al fine di consentire ai soggetti registrati al MOSS (Mini One Stop Shop) di ottenere il rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti effettuati, in Italia o in altri Paesi membri, nell’ambito del regime speciale.
In base al comma 1-bis dell’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, i fornitori extra-UE che operano nel “regime non UE” possono presentare istanza di rimborso per l’IVA assolta in Italia sugli acquisti o sulle importazioni di beni e servizi, se iscritti al MOSS in Italia o in altro Paese membro, anche se:
La nuova previsione, coerentemente all’art. 368 della Direttiva n. 2006/112/CE, si pone in deroga rispetto al primo comma dell’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale ai rimborsi chiesti dai soggetti passivi stabiliti in Paesi extra-UE che garantiscono la condizione di reciprocità si applicano le cause di esclusione soggettiva previste dal primo comma dell’art. 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, con la conseguenza che il rimborso non è ammesso nei confronti degli operatori che, nel periodo di riferimento, hanno effettuato operazioni territorialmente rilevanti in Italia diverse dalle prestazioni non imponibili di trasporto e relative prestazioni accessorie, nonché delle operazioni soggette a reverse charge di cui sia debitore d’imposta il cessionario o il committente italiano.
Per effetto, pertanto, del comma 1-bis dell’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972, l’istanza di rimborso per l’IVA assolta in Italia può essere presentata dai soggetti extra-UE, iscritti al MOSS in Italia o in altro Stato membro, anche se hanno effettuato nel territorio nazionale, nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, prestazioni di servizi nell’ambito del regime speciale e anche se non sono stabiliti in Paesi che garantiscono la condizione di reciprocità.
A seguito, inoltre, della riformulazione dell’art. 38-bis2, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, tra le operazioni attive che non precludono il diritto di rimborso per i soggetti stabiliti in altro Paese membro iscritti al MOSS sono comprese le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di “privati consumatori” italiani. In ogni caso, in applicazione dell’art. 369-undecies, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE, il fornitore non residente identificato ai fini IVA in Italia, direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale, per lo svolgimento di attività diverse da quelle rientranti nel regime speciale, può esercitare la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti e alle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato.
Infine, il fornitore italiano registrato al MOSS, non può applicare il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi nei confronti di “privati consumatori” italiani. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 74-sexies, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, in sede di liquidazione periodica è possibile scomputare l’imposta assolta in Italia da quella dovuta sulle prestazioni in esame, rese a non soggetti IVA italiani.
Nel caso, invece, in cui l’operatore nazionale registrato al MOSS non abbia reso servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici a “privati consumatori” italiani, il credito IVA risultante dagli acquisti deve essere evidenziato nella dichiarazione annuale, con la possibilità di scegliere tra la richiesta di rimborso secondo le modalità previste dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 e il riporto dell’eccedenza nelle dichiarazioni degli anni successivi.
Da ultimo, si rammenta che l’IVA relativa agli acquisti posti in essere in altri Paesi membri può essere ivi detratta previa identificazione diretta o per mezzo di un rappresentante fiscale (art. 369-undecies, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE); in alternativa, l’imposta “a credito” può essere chiesta a rimborso, ai sensi dell’art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, anche se l’operatore nazionale ha reso prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di “privati consumatori” ivi stabiliti (art. 369-undecies, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE).
di Marco Peirolo – 23 febbraio 2016
Fonte Euroconference