Dal 25 maggio 2015, gli importatori sono dispensati dall’obbligo di consegnare in dogana la copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione, in applicazione dell’art. 20, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 175/2014, secondo cui “l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione”.
La semplificazione, che avrebbe dovuto applicarsi entro la fine del mese di marzo 2015, cioè entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, è stata rinviata al 25 maggio 2015 in considerazione dell’altissima percentuale di errori nell’indicazione degli estremi delle dichiarazioni d’intento nelle dichiarazioni doganali; circostanza, quest’ultima, che ha impedito di attivare l’interoperabilità tra il sistema AIDA e il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, necessaria per dispensare gli importatori dall’adempimento della presentazione in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento (note dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 20 maggio 2015, n. 58510 e 20 aprile 2015, n. 46452).
Per l’operatore doganale, resta tuttavia indispensabile sapere che l’importatore, in qualità di esportatore abituale, intende spendere il plafond disponibile per non versare l’IVA in dogana. Conseguentemente, si rende necessario, per l’importatore, trasmettere allo spedizioniere la ricevuta di presentazione della dichiarazione d’intento rilasciata dall’Agenzia.
In base al modello originario di dichiarazione d’intento, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 12 dicembre 2014, n. 159674, che doveva essere presentato in dogana per ogni singola importazione, così come a suo tempo indicato dalla R.M. 27 luglio 1985, n. 355235, andava riportato l’importo in euro dell’operazione, vale a dire il valore imponibile ai fini IVA dei beni da importare risultante dalla bolletta doganale. Siccome questo dato è conosciuto solo a conclusione dell’accertamento doganale, lo spedizioniere doveva inviare all’importatore la bozza di bolletta doganale per consentirgli di conoscere il valore da riportare nella dichiarazione d’intento e, per evitare che una variazione del cambio doganale rendesse incoerente la dichiarazione d’intento rispetto alla bolletta doganale, si rendeva altresì necessario completare nella stessa giornata l’intera procedura, conclusa con l’invio in dogana della bolletta.
Le difficoltà operative conseguenti all’approvazione del modello originario di dichiarazione d’intento sono definitivamente venute meno con la modifica introdotta dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 11 febbraio 2015, n. 19388, il quale – nel riformulare la rubrica del campo 1 e le istruzioni per la relativa compilazione – ha previsto l’indicazione di un “valore presunto” relativamente all’imponibile ai fini IVA della singola operazione doganale che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile.
In pratica, così come specificato dalla nota dell’Agenzia Dogane e dei Monopoli 11 febbraio 2015, n. 17631, considerato che solo a conclusione dell’accertamento doganale si determina l’importo esatto del valore imponibile ai fini IVA della merce da importare (al calcolo di detto importo, oltre al valore di fattura, concorrono elementi quali assicurazione, nolo, dazio, royalties, tasse portuali, ecc.), l’importatore deve indicare un “valore presunto” dell’imponibile ai fini IVA dell’operazione di importazione che intende effettuare che tenga cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile. Come chiarito nelle istruzioni per la compilazione del campo 1 del modello di dichiarazione d’intento, ai fini dell’impegno del plafond, l’importo effettivo è, invece, quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento.
Anche a seguito della modifica in esame, la dichiarazione d’intento può essere ancora emessa dopo avere ricevuto dallo spedizioniere la pre-bolla doganale, inserendo nella dichiarazione un valore maggiorato di una certa percentuale a titolo cautelativo, anche per tenere conto dell’eventuale variazione del cambio doganale (in caso di importi espressi in valute diverse dall’euro) se l’intera procedura non si concluda, come detto, nello stesso giorno.
L’interoperabilità tra il sistema AIDA e il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate ha consentito non solo di dispensare gli importatori dall’adempimento della presentazione in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento, ma anche di superare l’orientamento espresso dall’Amministrazione finanziaria con la citata R.M. n. 355235/1985, sull’obbligo di presentare in dogana la dichiarazione d’intento per ogni singola operazione. Con la risoluzione n. 38 del 13 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, precisato che, per le importazioni, l’operatore può compilare, alternativamente, il campo 1 (una sola operazione per un importo fino a euro) ovvero il campo 2 (operazioni fino a concorrenza di euro) del modello di dichiarazione d’intento, inserendo in quest’ultimo caso l’importo corrispondente all’ammontare della quota-parte del plafond che presume di utilizzare in sede di importazione nel periodo di riferimento.
di Marco Peirolo – 27 maggio 2016
Fonte: Euroconference