Tassazione ordinaria per i dividendi distribuiti dalla società figlia alla società madre: la Brexit, l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, potrebbe determinare la non applicazione del regime di esenzione (rimborso) della ritenuta previsto dalla Direttiva madre-figlia n. 90/435/CEE, recepita dall’ordinamento tributario nazionale nell’art. 27-bis, D.P.R. n. 600/1973. Non solo: non dovrebbe trovare applicazione l’aliquota ridotta dell’1,375 per cento prevista per l’erogazione di dividendi dall’Italia al Regno Unito, in caso di società percipienti residenti nell’Unione europea o aderenti all’Accordo per lo Spazio economico europeo.
Sì all’applicazione della ritenuta sui dividendi: è questo uno dei possibili effetti derivanti dalla Brexit, che non permetterà più l’applicazione della Direttiva madre-figlia.
A seguito del voto sul referendum promosso dal Regno Unito, che ha visto prevalere la volontà di lasciare l’UE, numerose sono le implicazioni di carattere fiscale connesse a tale uscita. Sebbene, ai sensi dell’art. 50 del Trattato di Lisbona, gli effetti di tale decisione non saranno immediati (presumibilmente gli stessi si concretizzeranno tra almeno un paio di anni) in un’ottica di pianificazione fiscale non possono non considerarsi le possibili e probabili conseguenze che sotto il profilo fiscale possono derivare dalla suddetta scelta.
Trascurando quelle che sono le conseguenze che si potrebbero verificare sotto il versante della fiscalità indiretta, che sicuramente saranno di più ampia portata (si pensi ai profili IVA e al ripristino dei dazi doganali), per quel che concerne la fiscalità diretta i principali impatti si dovrebbero verificare per quel che concerne l’applicazione delle Direttiva madre-figlia relativa all’erogazione di dividendi.
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Direttiva madre-figlia
Secondo quanto previsto dall’art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, che ha recepito nell’ambito dell’ordinamento tributario nazionale la direttiva n. 90/435/CEE, per gli utili distribuiti da una società residente in uno Stato della UE, che possiede i seguenti requisiti:
– riveste una delle forme previste nell’allegato alla direttiva n. 90/435/CEE;
– risiede ai fini fiscali in uno Stato membro UE;
– è soggetta nello Stato di residenza ad una delle imposte indicate nell’allegato alla direttiva;
– possiede una partecipazione diretta nella società erogate gli utili non inferiore al 10% del capitale per un periodo ininterrotto di almeno un anno,
il legislatore ha previsto una speciale disciplina di favore che consente la non applicazione (o il rimborso) della ritenuta.
Nel caso non sia ancora decorso l’holding period di un anno, la ritenuta viene applicata e successivamente, e solo alla data della sua maturazione, il contribuente ha la possibilità di richiederne il rimborso, mediante la presentazione di un’apposita istanza al Centro Operativo di Pescara, unitamente alla seguente documentazione:
– una certificazione rilasciata dalle Autorità fiscali dello Stato di residenza che attesti la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo alla società percipiente;
– una dichiarazione della società stessa attestante la sussistenza del requisito di possesso per almeno un anno.
Condizione indispensabile per poter beneficiare della non applicazione della ritenuta sul dividendi è la produzione della documentazione prevista in caso di richiesta di rimborso della ritenuta prima della data del pagamento dei dividendi. Tale documentazione deve essere conservata, unitamente alla richiesta di non applicazione della ritenuta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. La documentazione ha validità annuale.
Gli effetti della Brexit
A seguito dell’uscita del Regno Unito dall’UE, tale regime di favore non potrebbe può trovare applicazione, dal momento che non sarebbe più soddisfatti i requisiti soggettivi richiesti dalla norma, quali la residenza nel territorio unionale da parte della società che distribuisce i dividendi.
Di conseguenza, la distribuzione dei dividendi dovrebbe soggiacere alla regole convenzionali, in caso di redazione di accordi contro le doppie imposizioni stipulati tra il Regno Unito e lo Stato nel quale risiede la società che eroga i dividendi.
Da considerare, inoltre, che a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’UE, non dovrebbe più trovare applicazione – nell’ambito dei rapporti con l’Italia – neanche il dettato del comma 3-ter dell’art. 27, D.P.R. n. 600/1973, il quale prevede che, nel caso di corresponsione di utili da parte di una società italiana alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri UE o negli Stati aderenti all’Accordo per lo spazio economico europeo, si applica una ritenuta a titolo d’imposta nella misura dell’1,375%.
Pertanto, al ricorrere di tale ipotesi, dovrebbe trovare applicazione l’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Regno Unito, che dispone che i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi è il beneficiario effettivo, l’imposta applicata non può eccedere:
– il 5% dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10% del potere di voto della società che paga i dividendi;
– il 15% dell’ammontare loro dei dividendi in tutti gli altri casi.
di Roberta De Pirro – 11 luglio 2016