Con la sentenza n. 16165 del 3 agosto 2016 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di tardivo versamento delle accise, la sanzione amministrativa del 30% prevista dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 è cumulabile con l’applicazione dell’indennità di mora e degli interessi ex articolo 3, comma 4, Testo unico accise.
Nella vicenda sottoposta all’esame dei giudici di legittimità, la Regione Campania aveva irrogato ad una società la sanzione per ritardato versamento dell’accisa sul gas metano per il periodo di imposta 2002 in misura pari al 30% del tributo versato in ritardo, come previsto dall’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997. Inoltre, contestualmente, aveva richiesto con atto separato il pagamento dell’indennità di mora e degli interessi di mora previsti dall’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 504/1995, che statuisce che in caso di ritardo nel pagamento dell’accisa si applica “l’indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali”.
La società contribuente proponeva ricorso avanti alla competente CTP che tuttavia confermava la legittimità della pretesa fiscale, mentre la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello ed annullava l’atto impositivo ritenendo incompatibili le due norme applicate.
La Regione Campania ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado eccependo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997 e dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 504/1995 che la CTR aveva ritenuto non applicabili congiuntamente.
La Corte di Cassazione, condividendo la teoria esposta dalla ricorrente, ha cassato la sentenza di secondo grado, stabilendo che, stante la diversa funzione svolta dalle due norme (sanzionatoria per quanto concerne l’articolo 13 comma 1 D.Lgs. 471/1997 e risarcitoria per quanto riguarda l’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 504/1995), esse possono essere applicate in modo cumulativo.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997, che prevede la sanzione amministrativa del 30% di ogni importo non versato per chi non esegue in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti in acconto, periodici, a conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è applicabile ad ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto, mentre l’applicazione dell’indennità di mora e degli interessi richiesti dall’Ufficio assolve alla diversa funzione risarcitoria e costituisce “un accessorio naturale e necessario del tributo che non esclude quindi l’applicabilità della sanzione”.
La sezione V della Cassazione si era già espressa nei medesimi termini nell’ordinanza n. 8553/2011 nella quale è precisato che “In tema di sanzioni amministrative tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 detta una disciplina destinata a valere, in generale, per tutti i tributi, integrata dalle disposizioni normative speciali di imposta (con riferimento alle accise, il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), con la conseguenza che, nel caso di omesso pagamento dell’imposta di consumo sul gas trovano applicazione sia il D.Lgs. n. 471 cit., art. 13 che prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, sia il D.Lgs. n. 504 cit., art. 3, n. 4, nel testo vigente “ratione temporis”, che prevede un’indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento, trattandosi di norme pienamente compatibili, che non realizzano un cumulo di sanzioni, in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva (con riferimento alla sanzione amministrativa) e reintegrativa del patrimonio leso (con riguardo all’indennità di mora)“.
Fonte Euroconference
di Luigi Ferrajoli – 05 dicembre 2016