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Agevolazioni fiscali per le aziende che localizzano le proprie attività nello stato di New York

Gli Stati Uniti d’America, da sempre, si contraddistinguono per una politica tendenzialmente favorevole ad attrarre investimenti esteri nel Paese, attraverso la predisposizione, sia a livello federale che a livello statale, di specifici programmi, volti ad offrire diverse tipologie di incentivi fiscali.

Si tratta, per lo più, della previsione di agevolazioni e/o esenzioni fiscali, sovvenzioni, crediti d’imposta e finanziamenti agevolati, concessi alle imprese, sia locali che estere, che possiedono determinati requisiti. I criteri utilizzati per valutare la candidatura delle aziende, interessate a beneficiare delle misure predisposte, prendono, di regola, in esame:

  • la tipologia dell’investimento proposto

  • la sua effettiva idoneità a creare nuovi posti di lavoro in loco.

Particolarmente ambizioso, nel panorama generale, è apparso il programma messo a punto nel corso del 2014 dallo Stato di New York, su espresso desiderio del Governatore, attraverso il quale viene offerta alle aziende selezionate l’opportunità di localizzare le proprie attività imprenditoriali in apposite aree, situate in prossimità o all’interno di campus universitari, dove potranno beneficiare di un regime di esonero contributivo e fiscale per la durata di 10 anni.
Il programma, lanciato nel 2014, è destinato a rimanere operativo sino al 31 dicembre 2020.

Ai fini della messa in opera e della gestione del progetto, sono stati realizzati tre quartieri generali, posizionati in tre diverse aree geografiche all’interno dello Stato, ai quali sono stati affiancati dieci ulteriori uffici regionali. Le linee guida, così come la normativa, di cui si compone il programma, risultano particolarmente complesse, ma i vantaggi, di cui possono beneficiare le aziende ammesse a parteciparvi, sono, senza dubbio, interessanti.

L’obiettivo primario, che ha ispirato la realizzazione del progetto, è stato quello di favorire unacollaborazione attiva tra le università e i colleges locali e le singole aziende, facendo leva sulla posizione geografica e sulla missione accademica, perseguita da ciascuna scuola.
E’ stato, quindi, predisposto un elenco dettagliato di tutte le università e i colleges, che hanno aderito all’iniziativa, nel quale è, altresì, contenuta una descrizione dei settori di specializzazione di ciascuna scuola e della tipologia di azienda, con la quale ciascuna scuola sarebbe interessata a collaborare. Spetterà, poi, ai singoli uffici governativi individuare l’università o il college più adatto a rispondere alle esigenze imprenditoriali delle aziende, che presenteranno la propria candidatura.

Settori chiave presenti all’interno dello Stato di New York:

  • Tecnologie Pulite ed Energie Rinnovabili

  • Biotecnologie e Scienze Biologiche

  • Nuovi Materiali e Sistemi di Produzione Avanzati

  • Food & Beverage

  • Ottica e Tecnologie dell’Immagine

  • Alta Tecnologia ed Elettronica

  • Apparecchiature ed Attrezzatture per il Trasporto

  • Tecnologie Pulite ed Energie Rinnovabili

Requisiti

Uno dei requisiti stabiliti dal regolamento e dalle rispettive linee guida prevede che la partecipazione al programma sia ristretta, unicamente, a tre tipologie di imprese:

  • le imprese di nuova costituzione, che non risultano svolgere alcuna attività imprenditoriale all’interno dello Stato di New York;

  • le imprese, già attive sul mercato, che, pur non disponendo di una presenza nello Stato di New York, intendono, tuttavia, trasferire la propria attività, o parte di essa, all’interno dello Stato;

  • le imprese già operanti a New York, ma che desiderano ampliare la propria attività all’interno dello Stato, a seguito, ad esempio, del lancio di una nuova attività imprenditoriale oppure dell’apertura di un nuovo impianto industriale. Il semplice trasferimento di personale da una sede all’altra, all’interno dello Stato, non è, tuttavia, sufficiente per conferire all’impresa l’idoneità a partecipare al programma.

Ulteriore requisito a carico delle aziende, ammesse a partecipare al programma, è la creazione di nuovi posti di lavoro in loco, per i quali, tuttavia, il regolamento ha preferito evitare di indicare un numero minimo, consentendo, quindi, a ciascuna azienda di subordinare l’assunzione di personale locale alle proprie effettive esigenze imprenditoriali.

Si è ritenuto, invece, indispensabile sottolineare l’obbligo, per ciascuna impresa, di mantenere costante il numero di nuovi posti di lavoro creati in loco, a partire dal secondo anno di attività. In tal senso, si inquadrano i controlli, effettuati quattro volte all’anno, nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, diretti a verificare il rispetto di tale obbligo.
Non sono ammesse a partecipare al programma, ai sensi del regolamento, le imprese, che operano in determinati settori imprenditoriali. Tra questi, vale la pena ricordare i seguenti:

  • attività commerciali di vendita al dettaglio (retail) e/o all’ingrosso (wholesale);

  • attività di ristorazione e di accoglienza (ad esempio, B&B);

  • attività professionali, che offrono servizi legali, medici o dentistici, come studi medici e/o studi legali;

  • brokers e società di gestione immobiliare;

  • società finanziarie (che offrono prestiti, finanziamenti e quant’altro);

  • società di revisione contabile;

  • fornitori di servizi pubblici (utilities);

  • società che operano nel settore della produzione e della distribuzione di energia;

  • società che offrono servizi di carattere personale (ad esempio, parrucchieri, saloni di bellezza, etc.).

    Benefici Fiscali

    1) Imposta sul reddito delle imprese

    E’ prevista la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta del 100% sul reddito imponibile, derivante dall’attività svolta nelle aree in regime di esenzione fiscale. Nel caso di imprese, le cui attività imprenditoriali sono esercitate, sia all’interno che al di fuori di tali aree, il credito d’imposta sarà, invece, proporzionato alla percentuale di business svolto nelle aree designate. Vale la pena precisare come tale disciplina non possa e non debba sottrarre l’impresa dall’obbligo di versare i contributi a livello federale.

    2) Imposta di registro e canone di licenza

    Tutte le società per azioni sono soggette ad un’imposta di registro, da versarsi annualmente, la cui entità varia a seconda dell’ammontare del capitale sociale. Le società straniere sono tenute a versare, in aggiunta all’imposta di registro, un canone una tantum per essere autorizzate ad operare legalmente all’interno dello Stato di New York. Le imprese, che stabiliscono interamente le proprie attività imprenditoriali nelle aree a regime “tax free”, possono beneficiare di un’esenzione totale dal pagamento delle imposte e degli eventuali canoni.

    3) Mobility tax

    Si tratta di un’imposta, introdotta nel 2009 dallo Stato di New York, allo scopo di sostenere l’Azienda Metropolitana dei Trasporti. Si applica, tra gli altri, agli imprenditori, che svolgono la propria attività all’interno del distretto metropolitano (comprensivo delle contee di Queens, Kings, Bronx, Manhattan, Richmond, Rockland, Nassau, Suffolk, Orange, Putnam, Dutchess e Westchester). L’imposta viene pagata da tutti i datori di lavoro, che, per legge, sono tenuti ad operare delle trattenute dalla busta paga dei propri dipendenti, ai fini del versamento delle tasse statali. L’aliquota varia ed è compresa tra lo 0.11% e lo 0.34% dei costi del personale calcolati trimestralmente, purché superiori a $312.500.
    Le imprese, che stabiliscono interamente le proprie attività imprenditoriali nelle aree a regime “tax free”, possono beneficiare di un’esenzione totale dal pagamento dell’aliquota di cui sopra.

    4) Imposta sulle vendite e sull’uso di beni e servizi

    Sia la “sales tax” che la “use tax” sono imposte che i singoli Stati e talvolta anche le amministrazioni locali applicano alla vendita di determinati prodotti e/o servizi.
    La sales tax, viene applicata dallo Stato, nel quale si perfeziona la vendita, indipendentemente, dal luogo, in cui, successivamente, il prodotto o il servizio verrà utilizzato. La use tax, è applicata, invece, dallo Stato in cui il prodotto viene adoperato, utilizzato o conservato.
    Attualmente, l’aliquota combinata delle due tasse nello Stato di New York è pari al 4% del prezzo di vendita; tuttavia, un’ulteriore aliquota viene applicata dalle diverse municipalità, portando l’aliquota complessiva applicabile fino ad un massimo di 8.875%.

    Le imprese, ammesse al programma, sono autorizzate a presentare apposita richiesta alle autorità fiscali statali per ottenere un credito d’imposta o un rimborso per le tasse versate in relazione a prodotti o servizi utilizzati nell’ambito delle attività imprenditoriali, svolte nelle aree a regime “tax free”.

    5) Tasse immobiliari

    Le locazioni di beni immobili, situati nelle aree a regime “tax free”, a soggetti autorizzati ai sensi del programma a svolgere attività imprenditoriali in loco, sono esenti dal versamento delle relative tasse immobiliari statali.

    6) Imposta sul reddito delle persone fisiche

    I dipendenti di un’impresa, autorizzata ad operare in un’area a regime “tax free”, possono beneficiare, per i primi 5 anni dalla loro assunzione, della totale esenzione fiscale, statale e locale, sui propri redditi. Per i successivi 5 anni, l’esenzione è, invece, sottoposta a dei limiti, legati al livello di retribuzione, previsto per i dipendenti ed al loro stato di famiglia:

  • $200.000 annui, per i dipendenti celibi/nubili,

  • $250.000, per coloro che risultano essere coniugati

  • e $300.000, per coloro che, invece, presentano la dichiarazione congiunta con il proprio coniuge.

  • Il regolamento prevede, tuttavia, che ogni anno, all’interno dello Stato, non possano essere più di 10.000 i dipendenti ammessi a beneficiare dell’esenzione fiscale di cui sopra.
    Questo, naturalmente, non vuole, in nessun modo, costituire un limite alle facoltà di ciascun’azienda di assumere quanti più dipendenti desideri; di questi, però, solo una percentuale potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali illustrate nel presente paragrafo.

Avv. Stefano Linares