Il provvedimento AdE n. 57215 di ieri ha approvato il modello definitivo di dichiarazione sostitutiva che dovrà essere utilizzato dagli operatori dal 1° aprile 2017 per estrarre i beni dai depositi Iva emettendo fattura senza applicazione dell’imposta.
Si ricorda, infatti, che ai sensi del D.M. 23.2.2017, recante le disposizioni attuative per l’estrazione dei beni introdotti nei depositi Iva, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà consente all’operatore che effettua il prelievo di attestare la sussistenza dei requisiti di affidabilità per poter:
- emettere fattura senza addebito dell’imposta, giacché trova applicazione l’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972,
- evitando di dover presentare la garanzia.
I requisiti di affidabilità individuati nel decreto sono i seguenti:
- presentazione, se d’obbligo, della dichiarazione annuale Iva nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione;
- effettuazione dei versamenti Iva dovuti in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione;
- assenza di avvisi di rettifica o di accertamento definitivi, notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’estrazione, per i quali non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti;
- non formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del c.p.p., a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del D.Lgs. 74/2000, e dall’articolo 216 del L.F..
Il modello approvato ieri, nel quale va fornita la dichiarazione sostitutiva, si compone di:
- frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- una sezione dedicata ai dati identificativi del contribuente;
- una sezione in cui vanno inseriti i dati identificativi del soggetto dichiarante;
- una sezione riportante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000;
- una sezione in cui vanno riportate la data e la firma del dichiarante.
Il provvedimento in commento stabilisce che il modello di dichiarazione compilato va consegnato al gestore del deposito Iva all’atto della prima estrazione.
Quest’ultimo, dopo aver rilasciato apposita ricevuta di ricezione, è poi tenuto, entro 30 giorni dalla consegna, a trasmetterlo, via PEC, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate o alle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano territorialmente competenti sulla base del proprio domicilio fiscale.
La dichiarazione si considera presentata alla data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Gli indirizzi PEC a cui trasmettere le dichiarazioni sono indicati nelle istruzioni, disponibili online insieme al modello.
Infine, si evidenzia che la certificazione è valida per l’intero anno solare.
Fonte: Euroconference
di Alessandro Bonuzzi – 25 marzo 2017