L’Agenzia delle entrate, con apposito comunicato stampa di ieri, preannuncia un possibile addio (temporaneo) al VIES per circa 60mila operatori IVA che non hanno presentato elenchi riepilogativi Intrastat a partire dal primo trimestre del 2015.
L’aggancio normativo risale al c.d. Decreto semplificazioni (D.L. 175/2014) che, all’articolo 22, modificava la norma IVA per consentire l’immediata inclusione nell’elenco VIES dei soggetti che ne facciano apposita richiesta in sede di avvio dell’attività (con apposita opzione nel modello di attribuzione della partita IVA), oppure anche in un momento successivo (mediante apposita piattaforma telematica sul sito delle Entrate).
Questa modifica consente di evitare lo spiacevole periodo di “limbo” di 30 giorni che si verificava in precedenza; infatti, nel predetto lasso di tempo, il contribuente non poteva porre in essere né cessioni o acquisti intracomunitari di beni né scambi di servizi intra UE.
Tali operazioni potevano essere poste in essere soltanto a partire dallo scadere di tale termine se, a seguito del controllo preventivo, non fosse intervenuto il provvedimento di diniego. Ne derivava che la soggettività passiva d’imposta poteva risultare limitata nel predetto periodo alle sole operazioni domestiche e a quelle intercorse con soggetti extra UE (ricordiamo, peraltro, che questa conclusione non è per nulla condivisa dalla giurisprudenza comunitarie e da quella domestica, che non ritiene di poter limitare il riscontro dell’esistenza dell’operatore alla presenza o meno dell’inclusione nell’elenco).
Oltre a tale agevolazione, tuttavia, la stessa norma ha incluso nel comma 7-bis dell’articolo 35 del DPR 633/1972 la seguente previsione: “… si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l’Agenzia delle entrate procede all’esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo”.
L’Agenzia delle entrate aveva precisato, con la circolare n. 31/E/2014, che la verifica sui quattro trimestri consecutivi di mancata presentazione degli elenchi Intra opera dal momento di entrata in vigore della disposizione in argomento (cioè dal 13.12.2014), essendo ininfluenti i trimestri antecedenti l’entrata in vigore del decreto.
Ecco allora che il meccanismo di verifica si è messo in moto.
Circa 60mila soggetti Iva che non hanno presentato elenchi riepilogativi a partire dal primo trimestre 2015 e che mostrano caratteristiche di apparente inattività riceveranno, nei prossimi giorni, una lettera con cui l’Agenzia delle Entrate li informa che saranno cancellati dall’archivio VIES (Vat information exchange system).
Le comunicazioni sono il frutto di una prima fase di controlli sulla banca dati degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie.
L’effettiva “estromissione” della partita IVA avviene trascorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Si tratta, come precisa l’Agenzia, di un periodo “finestra” durante il quale il contribuente interessato a conservare l’iscrizione può comunque rivolgersi all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate per fornire la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate o adeguati elementi su quelle in corso o da effettuare.
L’eventuale esclusione non pregiudica, inoltre, la possibilità di chiedere un nuovo inserimento in banca dati, direttamente in via telematica tramite Fisconline o Entratel o attraverso soggetti incaricati. I controlli sull’archivio VIES proseguiranno anche nei prossimi mesi.
Dal comunicato stampa non si percepisce, con precisione, quali possano essere, in aggiunta alla mancata presentazione dei modelli Intrastat, i presunti sintomi di inattività; ipotizzando che i controlli siano costruiti in modo automatizzato si dubita che vi saranno approfondite modifiche, lasciando all’eventuale attività del contribuente la soluzione di eventuali casistiche particolari.
Peraltro, viene da domandarsi se possa valere la pena di attivare il confronto con l’Agenzia, quando con una semplice comunicazione telematica chi era stato escluso torna ad essere incluso, senza nemmeno il disturbo di recarsi all’Ufficio.
Sembra, invece, che la domanda di nuova ammissione debba essere presentata dopo il decorso dei 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, posto che sino a quel momento si è ancora a tutti gli effetti degli operatori VIES.
In sostanza, per agire senza soluzione di continuità, si dovrà presentare l’istanza il 61° giorno dal ricevimento della comunicazione.
Vedremo quale sarà il contenuto della comunicazione e se verranno attivate delle piattaforme telematiche per consentire un confronto snello e veloce; nel frattempo, restiamo convinti che il meccanismo di esclusione automatica legata alla mera assenza di Intrastat non soddisfi l’effettiva necessità di “ripulire” l’archivio VIES da soggetti non fedeli (all’IVA, si intende), vero scopo pensato dagli organi comunitari per ingenerare una sorta di affidabilità degli operatori comunitari censiti.
di Giovanni Valcarenghi – 04 ottobre 2016