Il deposito doganale può essere definito, ai sensi degli articoli 237 ss. Reg. UE 952/2013 (CDU), come quel regime doganale economico e sospensivo mediante il quale le merci non unionali possono essere immagazzinate in luoghi appositamente autorizzati senza essere assoggettate:
In altri termini, secondo la normativa comunitaria il deposito doganale è quel luogo autorizzato per tale regime speciale dalle Autorità doganali e soggetto alla loro vigilanza, in cui possono essere immagazzinate merci non unionali, con vantaggi economici connessi al differimento del pagamento dei diritti doganali al momento della loro destinazione finale.
Dunque, appare evidente come la principale funzione economica del deposito doganale sia, per l’appunto, quella di consentire agli operatori economici l’immagazzinamento di merci non unionali, di cui non è nota la destinazione finale, senza che esse siano oggetto di dazi all’importazione o di misure di politica commerciale, con la conseguenza che tale istituto si presta ad essere un interessante strumento di pianificazione fiscale.
Ciò posto, rinviando l’esame dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione del regime in esame ad un prossimo contributo, in tale sede mi limito ad evidenziare che nel deposito doganale è consentito l’immagazzinamento non solo di:
ma anche di:
Ex articolo 238, paragrafo 1, Reg. UE 952/2013 (CDU), la durata di permanenza delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad alcuna limitazione. Tuttavia, in circostanze eccezionali, le Autorità doganalipossono stabilire un termine entro il quale un regime di deposito deve essere appurato.
Le merci non unionali, unionali ed equivalenti possono essere immagazzinate contemporaneamenteall’interno del medesimo deposito doganale (c.d. immagazzinamento comune).
Tuttavia, le Autorità doganali, qualora ritenessero necessario individuare le merci equivalenti immagazzinate insieme ad altre merci unionali e non unionali, potranno richiedere l’impiego di specifici metodi di identificazione.
Se ciò fosse impossibile o, comunque, possibile solo a costi sproporzionati, le Autorità doganali potranno richiedere la separazione contabile in relazione ad ogni tipo di merce, posizione doganale e, se del caso, origine delle merci ex articolo 268 Reg. 2447/2015 (cfr., circolare Agenzia delle Dogane 19.4.2016, n. 8/D).
FONTE : Euroconference
di Angelo Ginex – 7 agosto 2017