Durante il regime transitorio il soggetto terzo, in quanto non stabilito, non può essere qualificato come esportatore, ma può invece essere considerato come speditore. Questo è uno dei chiarimenti sulla nuova definizione di esportatore forniti dall’Agenzia delle Dogane, al fine di agevolare gli operatori economici durante il periodo transitorio. In particolare, il soggetto stabilito in un paese terzo che esporta merci dall’Unione può essere indicato nella casella del DAU come soggetto speditore, a condizione che la dichiarazione doganale di esportazione sia presentata da un rappresentante doganale stabilito nell’Unione che operi in rappresentanza indiretta.
Con nota del 7 luglio 2016, l’Agenzia delle Dogane ha precisato il regime di applicazione in materia di esportazione, dopo la nuova definizione di esportatore prevista Regolamento delegato UE n. 2015/2446.
Sulla scorta di questa nuova normativa, l’esportatore deve essere stabilito nell’Unione europea; ove tale soggetto non sia ivi stabilito, deve nominare un rappresentante doganale che agisca per suo conto.
Tale normativa, però, entrerà a regime solo con l’implementazione dei sistemi informatici. Dunque, sino a quel momento vigerà un periodo transitorio per cui per tutta la sua durata il nome, l’indirizzo e il numero EORI del soggetto stabilito in un paese terzo che esporta merci dall’Unione può essere indicato nella casella del 2 DAU come soggetto speditore, a condizione che la dichiarazione doganale di esportazione sia presentata da un rappresentante doganale stabilito nell’Unione che operi in rappresentanza indiretta e che, in qualità di dichiarante nonché esportatore, sia indicato nella casella 14 del DAU.
In tale caso, il rappresentante indiretto nella qualità di dichiarante stabilito nell’Unione si fa carico di tutti gli obblighi ed adempimenti richiesti per il regime dichiarato e risponde della mancata osservanza delle disposizioni doganali e di natura extra-tributaria applicabili alle merci dichiarate per l’esportazione.
In sostanza, durante il periodo transitorio, sebbene il soggetto terzo in quanto non stabilito non possa essere qualificato come esportatore ai sensi del nuovo regolamento può tuttavia essere considerato come speditore e, in quanto tale, indicato nella casella 2 del DAU.
Esportazioni ex-works: un’ipotesi particolare
Nel particolare caso di esportazione di merce acquistata nell’Unione europea con resa ex-works e trasporto a cura o nome dell’acquirente di un paese terzo, quest’ultimo in quanto soggetto non stabilito nell’Unione, non può assumere la veste di esportatore, così come definito dal nuovo regolamento e deve perciò nominare un rappresentante doganale indiretto stabilito nella UE per la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione.
Ed infatti nelle operazioni commerciali in caso di consegna delle merci con clausola EXW, il venditore adempie ai propri obblighi contrattuali mettendo a disposizione dell’acquirente le merci presso la propria sede o presso altro luogo designato, mentre l’acquirente è tenuto a ritirarle presso il luogo convenuto organizzando il relativo trasporto e curando, ove richiesto, le formalità doganali sia nel paese di esportazione che in quello di importazione.
In tale ipotesi, nella casella 2 del DAU come esportatore sarà quindi indicato il codice EORI del venditore stabilito nella UE, in quanto titolare del contratto di vendita con il soggetto acquirente stabilito in un paese terzo ed in possesso della facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate a cura dell’acquirente verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell’Unione.
Tale condizione può ritenersi soddisfatta in quanto la vendita è subordinata al fatto che le merci siano trasportate dall’acquirente estero o per suo conto al di fuori del territorio doganale dell’Unione e quindi implica di per sé in capo al venditore la facoltà di decidere sulla destinazione finale della merce.
Agenzia delle Entrate – 12 luglio 2016
A cura della Redazione IPSOA