A partire dal 1° gennaio 2019, i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono obbligati alla presentazione delle operazioni effettuate e ricevute con controparti non residenti o non stabilite ai fini Iva in Italia.
La comunicazione, denominata “esterometro“, è prevista dall’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, e deve essere presentata con cadenza mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (la comunicazione relativa al mese di gennaio scade il prossimo 28 febbraio ma è stata annunciata la proroga al prossimo 30 aprile).
Tra le operazioni che devono essere oggetto di comunicazione vi sono anche le prestazioni di servizi rese a soggetti non residenti o non stabiliti ai fini Iva in Italia o ricevute dagli stessi.
Tra queste rientrano in primo luogo le prestazioni “generiche” di cui all’articolo 7- ter D.P.R. 633/1972, per le quali si ricorda che assumono rilevanza territoriale ai fini Iva in Italia:
- se rese a soggetto “consumatore” finale residente in altro Stato (Ue o extraUe);
- se rese a soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato.
Al contrario, sono fuori campo Iva le prestazioni generiche poste in essere nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altro Stato (Ue o extraUe).
È opportuno ricordare che l’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972 richiede l’obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni “fuori campo” o non soggette ad Iva in Italia per carenza del presupposto territoriale che:
– si considerano effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore del tributo in altro Stato Ue (nel qual caso va apposta la dicitura “inversione contabile“);
– si considerano effettuate fuori dell’Unione europea (nel qual caso va apposta la dicitura “operazione non soggetta“).
Il soggetto passivo, a norma dello stesso articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, può evitare di includere l’operazione nell’esterometro se emette facoltativamente la fattura elettronica, ovvero per quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale (importazioni ed esportazioni).
Un primo esempio di prestazione di servizi da indicare nell’esterometro riguarda la fattispecie di una consulenza effettuata da un professionista italiano nei confronti di un soggetto passivo stabilito in altro Stato Ue.
Si tratta di un servizio generico di cui all’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, fuori campo Iva in Italia, con obbligo di emissione della fattura con la dicitura “inversione contabile” (da assoggettare ad imposta ad opera del committente soggetto passivo d’imposta nel suo Stato Ue).
Resta ferma la facoltà per il soggetto passivo d’imposta di emettere la fattura in formato elettronico (indicando nel campo codice destinatario “XXXXXXX” e consegnando una copia cartacea alla controparte) al fine di sostituire l’adempimento comunicativo.
Per quanto riguarda gli stessi servizi generici posti in essere da soggetti passivi in altro Stato (Ue o extraUe) a favore di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, l’articolo 7-ter li qualifica come territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia con obbligo di applicazione dell’imposta ad opera del committente soggetto passivo nazionale ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 (con integrazione della fattura del prestatore Ue o con emissione dell’autofattura in caso di prestatore extraUe).
In tal caso l’operazione è documentata con fattura cartacea (del soggetto non residente) e il committente nazionale adempie all’obbligo di applicazione dell’imposta con le modalità poc’anzi illustrate e non può evitare di includere l’acquisto nell’esterometro.
Infine, è appena il caso di osservare che, nell’ipotesi di servizio generico reso a soggetto stabilito ai fini Iva in Italia, sorge l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico da inviare al Sdi secondo le regole indicate nell’articolo 21 D.P.R. 633/1972 e l’operazione non deve essere inclusa nell’esterometro, trattandosi di un’operazione obbligatoriamente da documentare con file Xml.
Fonte Euroconference
di Sandro Cerato – 20 febbraio 2019