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Fattura nel Paese UE di consumo per servizi elettronici in regime MOSS

Il MOSS (Mini One Stop Shop) è un regime speciale che consente di semplificare gli obblighi IVA del prestatore di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi a “privati consumatori” domiciliati o residenti in Paesi UE diversi da quello in cui il fornitore è stabilito, cioè ha la sede dell’attività o una stabile organizzazione. Con il MOSS, infatti, il fornitore evita di identificarsi ai fini IVA in tutti i Paesi membri di consumo, in cui risulta debitore della relativa imposta in base alla nuova regola territoriale, applicabile dal 1° gennaio 2015. Il regime speciale, per i suddetti servizi resi a “privati consumatori” domiciliati o residenti in Paesi UE diversi da quello del fornitore, comporta, inoltre, che gli adempimenti relativi alla dichiarazione e al versamento dell’imposta siano accentrati nel Paese del fornitore.

Dall’art. 219-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, riguardante l’individuazione della “nazionalità” della fattura, si desume che, anche aderendo al MOSS, non è escluso che il fornitore debba adempiere all’eventuale obbligo di emissione della fattura o di certificazione fiscale dei corrispettivi previsto dalla legislazione del singolo Paese di consumo.

Infatti, nella Parte 4 della “Guida al mini sportello unico per l’IVA”, predisposta dalla Commissione europea il 23 ottobre 2013, si afferma espressamente che, “in materia di fatturazione si applicano le norme dello Stato membro di consumo. I soggetti passivi dovranno pertanto garantire di conoscere le norme pertinenti degli Stati membri in cui prestano servizi ai destinatari” ed, in proposito, viene rilevato che “anche le informazioni relative alle norme degli Stati membri in materia di fatturazione saranno disponibili sul sito internet della Commissione”.

La Commissione, nella relazione al Consiglio europeo in merito all’art. 6 della Direttiva n. 2008/8/CE, di cui al doc. COM (2014) 380 del 26 giugno 2014, ha osservato che, “ai sensi dell’articolo 221 della direttiva IVA, gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l’obbligo di emettere una fattura per le prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi (operazioni B2C). Tuttavia, questo obbligo può essere oneroso per gli operatori che svolgono le loro attività in diversi Stati membri. Pertanto, al fine di semplificare ulteriormente la conformità alla normativa da parte degli operatori economici, la Commissione ritiene che gli Stati membri non dovrebbero richiedere alle imprese di emettere una fattura per le operazioni B2C contemplate dal MoSS” (cfr. § 5).

In conformità alla raccomandazione della Commissione, i novellati artt. 74-septies, comma 4 e 74-quinquies, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 hanno previsto, rispettivamente, per i soggetti passivi che hanno aderito al MOSS in altro Paese UE e per quelli extracomunitari che si sono registrati al MOSS in Italia, l’esonero in via generalizzata dagli obblighi IVA di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972, compresa quindi la fatturazione e la certificazione alternativa dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Resta, pertanto, da verificare se, nei singoli Paesi UE di consumo, il fornitore italiano registrato al MOSS debba adempiere all’obbligo di fatturazione o di certificazione fiscale previsto dalla normativa locale.

A questo riguardo, le informazioni relative alle norme degli Stati membri in materia di fatturazione sono disponibili sul sito internet della Commissione europea. Nella tabella che segue si riportano, per ciascun Paese UE, se è obbligatoria o meno l’emissione della fattura per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a “privati consumatori”.

Stato membro Obbligo di emissione della fattura
Austria No
Belgio No
Bulgaria No*
Croazia Sì**
Cipro
Danimarca No
Estonia No
Finlandia No
Francia No**
Germania No
Grecia No**
Irlanda No
Italia No*
Lettonia No*
Lituania Sì***
Lussemburgo No
Malta No
Paesi Bassi No
Polonia No*
Portogallo No****
Repubblica Ceca No
Regno Unito No
Romania No**
Slovacchia No
Slovenia
Spagna
Svezia No
Ungheria No*****

* La fattura deve essere emessa, se richiesta dal cliente. In Polonia, l’opzione non è applicabile per i servizi di telecomunicazione

** La fattura non è richiesta o è richiesta in casi particolari e/o è richiesta l’emissione di un documento alternativo

*** Sono ammessi documenti alternativi alla fattura

**** In Portogallo, i soggetti passive devono emettere la fattura per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici forniti a “privati consumatori”. Tuttavia, i soggetti passivi non stabiliti in Portogallo che aderiscono al MOSS, per i servizi resi a “privati consumatori” portoghesi non sono tenuti ad emettere la fattura.

***** In Ungheria, dal 1° gennaio 2016, la fattura deve essere emessa se richiesta dal cliente. In caso contrario, deve essere emessa una ricevuta.

di Marco Peirolo – 26 febbraio 2016

Fonte Euroconference