Nell’ambito dei rapporti intracomunitari, spesso accade che si effettuino delle transazioni con controparti che, seppur formalmente inquadrabili come operatori commerciali, sono sprovviste del Vat number.
È il caso, ad esempio, del Regno Unito: la normativa inglese, infatti, prevede uno specifico esonero dal possesso della partita Iva per tutti quei contribuenti che non superano una determinata soglia di volume d’affari. La diretta conseguenza di una simile fattispecie è che la ditta inglese che ha emesso la fattura viene, di fatto, equiparata ad un soggetto privato e, conseguentemente, viene esonerata dal rispetto di tutti gli obblighi e adempimenti previsti dal legislatore britannico in materia di Iva.
Ma quali sono gli obblighi dei soggetti passivi d’imposta italiani che intrattengono rapporti commerciali con operatori di altri Stati membri rientrati, per l’appunto, nel suddetto regime giuridico delle piccole imprese?
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 36/E del 21 giugno 2010, risponde a tale quesito, proponendo diverse soluzioni.
Nel caso di un soggetto passivo d’imposta italiano, che acquista dei beni presso un operatore sottoposto al suddetto regime delle piccole imprese, non effettua alcun acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di un’operazione rilevante ai fini Iva nello Stato membro di origine. Il soggetto passivo italiano emetterà un’autofattura senza applicazione dell’imposta al fine di documentare l’acquisto. È preferibile, tuttavia, che ricevi dall’operatore comunitario apposita documentazione dalla quale risulti l’esatta qualificazione fiscale della società. Ad analoga conclusione si perviene nel caso in cui, anziché dei beni, si ricevono delle prestazioni di servizi. Sul fronte Intrastat, il soggetto passivo italiano non compila né l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni né quello dei servizi ricevuti.
Nel caso di un soggetto passivo d’imposta italiano che cede dei beni a un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese, questi effettua una cessione intracomunitaria ex articolo 41 D.L. 331/1993, per la quale l’imposta è dovuta nello Stato membro di destinazione del bene. Pertanto, emetterà fattura senza addebito dell’imposta e provvederà a compilare l’elenco Intrastat relativo alle cessioni intracomunitarie di beni. Nel caso di un soggetto passivo d’imposta italiano che effettua delle prestazioni di servizi generici nei confronti di un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese, questi effettua un’operazione intracomunitaria fuori campo Iva ex articolo 7-ter, per la quale l’imposta è dovuta nello Stato membro del committente (articolo 44 della Direttiva 2006/112/CE). Pertanto, emetterà fattura senza addebito dell’imposta e provvederà a compilare l’elenco Intrastat relativo alle prestazioni di servizi rese.
C’è da dire che l’articolo 41 del D.L. 331/1993 e l’articolo 44 della Direttiva 2006/112/CE prevedono entrambi che il cessionario residente in un altro Paese UE sia un soggetto passivo d’imposta. In tal caso il ragionamento seguito dall’Agenzia delle Entrate potrebbe far emergere alcune criticità in tutti quei paesi in cui vige un regime giuridico per le piccole imprese che non le considera, di fatto, soggetti passivi, esonerandoli, per l’appunto, dal possesso della partita Iva. Per non parlare, inoltre, delle difficoltà tecniche che si riscontrerebbero nel dover predisporre un modello Intrastat in assenza del relativo Vat number della controparte. Difatti se l’operatore straniero non può configurarsi come soggetto passivo d’imposta, il fornitore italiano è solito dover considerare l’operazione come interna e, quindi, soggetta a Iva nazionale ed escluderla dagli elenchi riepilogativi Intrastat.
È bene segnalare che il nuovo comma 9-bis.3 D.Lgs. 471/1997 disciplina l’ipotesi di errata applicazione del reverse charge ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta. In tale evenienza, in caso di accertamento, devono essere eliminati sia il debito che il credito erroneamente registrati, con effetti neutrali. Per coloro che sono soggetti a indetraibilità soggettiva od oggettiva, è salvaguardato il diritto al recupero dell’imposta eventualmente non detratta attraverso la nota di variazione o la richiesta di rimborso ai sensi dell’articolo 21 D.Lgs. 546/1992.
di Fabio Pauselli – 25 maggio 2016
Fonte: Euroconference