Con l’approvazione della Legge n. 96 del 18 giugno 2015 (G.U. n. 155 del 7 luglio 2015), è stata ratificata la Convezione contro le doppie imposizioni tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, firmata ad Hong Kong il 14 gennaio 2013.
Destinatarie degli effetti dell’accordo, che entrerà in vigore ad avvenuto scambio degli strumenti di ratifica tra i due Stati, sono tutte le categorie coinvolte nell’applicazione della disciplina convenzionale, come le imprese italiane che intendono operare in Hong Kong, nonché le persone fisiche beneficiarie di redditi transfrontalieri.
Si osserva inoltre che, attualmente, Hong Kong risulta essere una giurisdizione iscritta tra i Paesi inseriti nella black-list, per cui la ratifica dell’Accordo in oggetto andrebbe senz’altro nella direzione di avvicinare Hong Kong all’iscrizione nella speculare white-list di cui all’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), relativa ai Paesi e ai territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (comma 1) e presentano un livello di tassazione “non sensibilmente inferiore” a quello italiano (comma2).
Il sistema fiscale è basato sul principio territoriale con tassazione dei redditi prodotti o derivanti da Hong Kong ed è uno dei meno gravosi tra le economie sviluppate con un’impostazione semplice e tassi molto bassi. Le società di capitali che eseguono attività commerciali sono soggette a imposizione fiscale sul reddito prodotto nel territorio di Hong Kong e sono soggetti ad un aliquota pari al 16.50%. In ogni modo, la normativa fiscale locale non prevede la tassazione delle plusvalenze e dei dividendi. Inoltre, le imprese che vi operano raramente hanno problemi con la doppia imposizione dei redditi grazie ai numerosi trattati fiscali in vigore fra la Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong e molti Paesi.
Ebbene, in virtù della stipula della Convenzione contro le doppie imposizioni, nella quale è espressamente contemplato lo scambio di informazioni per prevenire fenomeni di evasione fiscale e considerando che il livello di tassazione previsto in via ordinaria ad Hong Kong per i redditi d’impresa è attualmente pari al 16,5%, non si può escludere il potenziale inserimento di tale Stato all’interno della white list da emanare ai sensi dell’art. 168-bis, comma 2 del T.U.I.R. e, quindi, la disapplicazione delle disposizioni contenute, ad esempio, negli artt. 167 e 168 del T.U.I.R. in materia di tassazione dei redditi generati dalle imprese controllate e collegate estere.
Gli effetti complessivi generati dall’emanazione delle nuove white lists e dalla definitiva entrata in vigore della disciplina convenzionale dovrebbe pertanto favorire, in un’ottica di pianificazione fiscale ed in presenza di valide ragioni economiche, la scelta di Hong Kong per gli investimenti italiani in Asia.
Ana Maria Pérez Magdalena