Le modifiche relative alla territorialità dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici implicano maggiori oneri e adempimenti in capo agli operatori, chiamati – dal 1° gennaio 2015 – ad identificarsi ai fini IVA in tutti gli Stati membri dell’Unione europea in cui effettuano le predette prestazioni nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta.
L’identificazione, finalizzata all’assolvimento dell’IVA nei singoli Paesi di consumo, può essere evitata applicando il MOSS (Mini One Stop Shop), che rappresenta l’estensione del sistema V@T on e-services, applicabile sino al 31 dicembre 2014 per i servizi di e-commerce resi da fornitori extracomunitari nei confronti di “privati consumatori” comunitari. L’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972 disciplinava l’ipotesi in cui i suddetti fornitori avessero scelto di identificarsi in Italia per l’assolvimento degli obblighi in materia di IVA relativi ai servizi elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro. Attraverso l’identificazione in Italia, tali operatori ivi versavano l’imposta dovuta nei vari Paesi UE di consumo, adempiendo – sempre nel nostro Paese – gli ulteriori obblighi “formali” previsti per le operazioni in esame, anche se territorialmente rilevanti nei singoli Paesi dei clienti.
Dal 1° gennaio 2015, il predetto regime speciale è stato ampliato dal punto di vista sia soggettivo, rivolgendosi anche agli operatori comunitari, sia oggettivo, applicandosi altresì ai servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione. Da quest’anno, infatti, l’IVA non è più dovuta nel Paese del fornitore, ma in quello del committente, non solo per i servizi elettronici, ma anche per quelli di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a “privati consumatori” comunitari. In pratica, aderendo al MOSS, i fornitori di servizi digitali, siano essi comunitari o extracomunitari, accentrano gli obblighi di dichiarazione e di versamento in un unico Paese membro, evitando di doversi identificare in tutti i Paesi membri in cui sono domiciliati o residenti i propri clienti, al fine di versare l’imposta ivi dovuta.
Con il MOSS, l’applicazione e il versamento dell’imposta sono gestiti dagli Stati membri attraverso specifiche procedure informatiche, essendo effettuate telematicamente:
Sul piano comunitario, viene disciplinato distintamente:
In particolare:
Dal punto di vista nazionale, la registrazione al MOSS in Italia è ammessa esclusivamente per:
Gli operatori che scelgono di iscriversi al MOSS sono tenuti ad evidenziare, nella dichiarazione trimestrale presentata allo Stato membro di identificazione, esclusivamente l’IVA dovuta in ciascuno Stato membro per i servizi resi nell’ambito del regime speciale, essendo precluso l’inserimento in dichiarazione dell’imposta assolta sugli acquisti effettuati – nello Stato membro di identificazione o in altri Stati membri – al fine di effettuare le prestazioni di servizi digitali. Risulta, comunque, garantito il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti effettuati nell’ambito del MOSS attraverso l’ampliamento delle procedure previste per il rimborso dell’IVA sia a soggetti stabiliti nella UE, sia a soggetti stabiliti al di fuori della UE.
di Marco Peirolo – 05 febbraio 2016
Fonte: Euroconference