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Istruzioni per l’estrazione dei beni dal deposito Iva

Dopo pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 23 febbraio 2017, recante le disposizioni attuative delle modifiche ai depositi Iva introdotte dal D.L. 193/2016, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 35/E di ieri fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di compilazione della dichiarazione d’intento utilizzata per l’estrazione di beni dal deposito da parte dell’esportatore abituale.

Al riguardo, va detto che, secondo la nuova formulazione del comma 6 dell’articolo 50-bis del D.L. 331/1993, l’estrazione dei beni dal deposito Iva è effettuata senza pagamento dell’imposta quando è eseguita da esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell’Iva (ex articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. 633/1972).

In questi casi la dichiarazione d’intento deve essere comunque trasmessa all’Agenzia, la quale rilascia l’apposita ricevuta telematica. Attesa l’avvenuta approvazione del nuovo modello, utilizzabile per le operazioni di acquisto effettuate a partire dallo scorso 1° marzo, la risoluzione di ieri contiene alcuni indirizzi operativi:

  • sulla compilazione della dichiarazione d’intento;
  • sulla modalità di presentazione e verifica della trasmissione del modello;
  • sull’utilizzo del plafond.

Compilazione del modello di dichiarazione d’intento

L’esportatore abituale deve compilare una dichiarazione d’intento per ogni singola estrazione indicando come destinatario il gestore del deposito. Quindi, nella Sezione “Destinatario della dichiarazione” del modello vanno indicati:

  • il codice fiscale,
  • la partita Iva e
  • la denominazione

del gestore del deposito Iva.

L’importo dell’estrazione va inserito nel modello nella Sezione “Dichiarazione” – campo 1 “una sola operazione per un importo fino a euro”.

Modalità di presentazione e verifica della trasmissione

L’esportatore abituale deve tramettere al Fisco la dichiarazione d’intento e acquisire la ricevuta telematica rilasciata.

Successivamente, egli è tenuto a consegnare, sia la dichiarazione che la ricevuta, al gestore del deposito, che, a sua volta, procede a verificare telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia.

La risoluzione in commento evidenzia che per lo svincolo della garanzia, relativa alle operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati a essere introdotti in un deposito Iva, trovano ancora applicazione le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Dogane con nota 84920/RU del 7 settembre 2011 e nota 113881/RU del 5 ottobre 2011, secondo cui il soggetto che procede all’estrazione deve produrre:

  • copia dell’autofattura ovvero, in caso di esportazione o di cessione intracomunitaria, copia della fattura, integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata da copia del registro di cui agli articoli 23/24 e 25 del D.P.R. 633/1972 da cui risulti l’avvenuta registrazione delle suddette fatture;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità, rilasciata ai sensi degli articoli 19 e 47 D.P.R. 445/2000 e attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura.”

Utilizzo del plafond

Inevitabilmente, l’utilizzo della dichiarazione d’intento per l’estrazione di beni dal deposito Iva determina il consumo del plafond dell’esportatore abituale.

In tal senso, precisa da ultimo la risoluzione 35/E, per ogni singola estrazione, l’importo del plafond va ridotto dell’ammontare indicato nella Sezione “Dichiarazione” – campo 1 “una sola operazione per un importo fino a euro” del modello.

Fonte Euroconference

di Alessandro Bonuzzi – 21 marzo 2017