Uno dei temi che sembra destare le maggiori preoccupazioni riguarda le operazioni da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. In tal caso la fatturazione elettronica non è obbligatoria, ma i contribuenti dovranno comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle predette operazioni c.d. “transfrontaliere”. Le disposizioni di attuazione per assolvere il predetto obbligo di comunicazione sono contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, Prot. n. 89757/2018 (punto 9).
Le operazioni transfrontaliere oggetto di comunicazione
L’obbligo di comunicazione in rassegna riguarderà le cessioni di beni intracomunitarie, gli acquisti intracomunitari, le prestazioni di servizi in extraterritorialità da e verso soggetti comunitari e da e verso soggetti extra UE.
Inizialmente sembravano dovessero essere esclusi i soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ma identificati in Italia (quindi in possesso del numero di partita Iva) o che avessero nominato il rappresentante fiscale. Il Decreto – Legge 23 ottobre 2018, n. 119 ha espressamente esonerato i predetti soggetti dall’obbligo di fatturazione elettronica. Conseguentemente se, ad esempio, un soggetto passivo effettua una prestazione nei confronti di una società francese, priva di una stabile organizzazione in Italia, ma indentificata e quindi in possesso del numero di partita Iva, i dati della predetta operazione dovranno essere comunicati al Fisco. L’obbligo è proprio dovuto alla circostanza che la fattura, emessa in formato analogico, non potrà essere immediatamente “intercettata” dall’Agenzia delle Entrate per il tramite del Sistema di Interscambio.
La fatturazione elettronica facoltativa
L’Agenzia delle Entrate ha però chiarito che se il cedente/prestatore dovesse emettere, sia pure facoltativamente, la fattura elettronica nei confronti del soggetto non stabilito in Italia e destinatario della prestazione, non sarà più necessario effettuare la comunicazione dei dati dell’operazione al Fisco. In tale ipotesi i dati della transazione sarebbero acquisiti dal Sistema di Interscambio e quindi verrebbero meno le ragioni della predetta comunicazione. Si pone dunque il problema di come predisporre la fattura (facoltativa) da emettere nei confronti di un soggetto non residente e non stabilito nel territorio dello Stato.
Operazioni nei confronti di soggetti non stabiliti: la fattura elettronica facoltativa
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il soggetto passivo può emettere facoltativamente la fattura elettronica nei confronti di un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato. In tale ipotesi, se si inserisce all’interno del codice destinatario il seguente codice convenzionale “XXXXXXX,” la fattura in formato XML viene acquista dal SdI, ma non viene inoltrata al cliente straniero. In tal caso un esemplare in formato analogico del documento deve essere comunque consegnato al soggetto destinatario finale della prestazione. Tale obbligo si desume indirettamente dalla decisione di esecuzione (UE) 218/593 del Consiglio del 16 aprile 2018. A tal proposito la Commissione europea ha precisato che “Tale misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto del consumatore di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie”. Questi adempimenti, e quindi in primis l’invio del documento in formato digitale al SdI, consente di evitare la comunicazione dei dati della predetta operazione all’Agenzia delle Entrate. I dati dell’operazione non devono essere comunicati neppure laddove la fattura elettronica venga inviata al cliente non stabilito in Italia tramite il SdI indicando il codice destinatario di un suo intermediario, ovvero un indirizzo PEC attivato appositamente ed indicando come codice destinatario il seguente codice convenzionale: “0000000”.
I dati del cliente non stabilito in Italia, ma identificato (quindi in possesso del numero di partita Iva), tramite identificazione diretta ovvero tramite rappresentante fiscale, possono essere inseriti nel blocco Dati anagrafici del macroblocco “CessionarioCommittente”. I due campi dell’IdFiscaleIva devono essere compilati dai soggetti non residenti, ma identificati in Italia con la partita Iva italiana (It nel campo IdPaese) e dai soggetti non residenti e non stabiliti con l’identificativo fiscale assegnato dall’autorità del proprio Paese.