La tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali. L’INAIL con circolare n. 2 dell’11 febbraio 2016 ricorda che la normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
La tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto.
Con circolare n. 2 dell’11 febbraio 2016, l’INAIL ricorda che tale normativa non è riferita ai soli lavoratori italiani, in quanto è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Ai fini assicurativi INAIL, pertanto, sono esclusi dall’ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali i seguenti stati:
– Stati membri dell’Unione Europea;
-Stati ai quali si applica la normativa comunitaria: Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera
– Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale: Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (provincia dell’Ontario; provincia del Quebec) Capoverde, Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou), ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, da quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel decreto interministeriale 25 gennaio 2016.
Inoltre la circolare ricorda che le retribuzioni convenzionali mensili fissate, sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, e/o risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese.
A cura della redazione Ipsoa – 12 febbraio 2016