Nella giornata di ieri l’Agenzia delle dogane ha pubblicato sul proprio sito internet la corposa circolare n. 8/D datata 19 aprile 2016.
Il documento di prassi ha ad oggetto una prima disamina delle principali novità recate dalle disposizioni doganali unionali applicabili dallo scorso 1° maggio. Inoltre, impartisce le direttive procedurali ed operative relative a taluni profili di immediato impatto per gli Uffici delle dogane e per gli operatori.
Al riguardo, si ricorda che il regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 ha istituito il nuovo Codice Doganale dell’Unione (di seguito CDU), in vigore già dal 30 ottobre 2013. L’articolo 288 del regolamento, però, prevede l’applicazione di gran parte delle disposizioni ivi contenute a decorrere “solo” dal 1° maggio 2016.
Peraltro, al fine di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici e di garantire la validità delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate in vigenza della pregressa normativa doganale unionale, è previsto un periodo transitorio, fino al 1° maggio 2019, per consentire l’adattamento di tali decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche.
Lo spirito che impronta il nuovo Codice Doganale dell’Unione è quello di facilitare ulteriormente i traffici leciti e di ridurre gli ostacoli al commercio tra l’Unione ed il resto del mondo mediante l’adozione di regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi.
In tale scenario, la circolare fa sapere che l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la creazione di un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio è un elemento essenziale per assicurare i predetti fini.
Le modifiche riguardano anche i regimi speciali. In particolare, l’articolo 210 del CDU ne ha ridefinito il novero riconducendoli a quattro categorie:
Il documento in analisi evidenzia che il perfezionamento attivo rappresenta il regime, nell’ambito di quelli speciali, che ha subito maggiori cambiamenti, avendo inglobato al suo interno le fattispecie finora trattate con il regime di trasformazione sotto controllo doganale.
Inoltre, è stato eliminato nell’ambito di tale regime il sistema del rimborso per cui l’unica modalità applicabile di perfezionamento è quello con il sistema della sospensione.
Altro elemento di rilievo da segnalare è l’eliminazione dell’obbligo di riesportazione per tale regime; pertanto, l’operatore può scegliere liberamente se riesportare i prodotti finiti (cosiddetti compensatori) o dichiararli per altro regime.
Si osservi, poi, che, in base al principio di carattere generale contenuto nell’articolo 85 del CDU, in caso di importazione dei prodotti compensatori, trova applicazione l’aliquota daziaria propria degli stessi e non più quella afferente alle materie prime.
Alternativamente, l’operatore può comunque richiedere che l’importo del dazio all’importazione corrispondente all’obbligazione sia determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all’origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tali merci.
In caso di immissione in libera pratica, la scelta sulla modalità di tassazione che l’operatore intende applicare sui prodotti compensatori deve essere effettuata al momento della presentazione dell’istanza. Ciò in quanto, in base a tale decisione, si determinerà la necessità o meno di effettuare il preventivo esame delle condizioni economiche, soprattutto nel caso le operazioni abbiano ad oggetto merci sensibili.
Si evidenzia, infine, che proprio il procedimento di esame delle condizioni economiche rappresenta un altro elemento di novità nella nuova struttura del regime di perfezionamento attivo.
Infatti, questo dovrà essere svolto solo a livello Unionale nell’ambito del gruppo di esperti del Comitato Codice Doganale sezione procedure speciali.
di Alessandro Bonuzzi – 11 maggio 2016
Fonte: Euroconference