Nella nuova disciplina doganale, applicabile dal 1° maggio 2016, la base primaria per il valore in dogana delle merci importate continua ad essere rappresentato dal valore di transazione, definito dall’art. 70 del Reg. UE n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione) come “il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato”.
L’art. 71, par. 1, lett. c), del Codice doganale ribadisce che, per determinare il valore in dogana, al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate devono essere addizionati “i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare”.
Come sottolineato dalla circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 19 aprile 2016, n. 8, in applicazione di tale principio, il pagamento delle royalties, ai sensi dell’art. 136 del Reg. UE n. 2447/2015 (Regolamento di esecuzione), è da includere nel valore doganale anche quando non è richiesto espressamente dal venditore o da persona ad esso legata (unica condizione prevista dall’art. 157, par. 2, del Reg CEE n. 2454/1993): “sono infatti previste fattispecie aggiuntive rispetto a tale caso in modo da prevedere quale condizione di vendita anche il versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza al licenziante da parte dell’acquirente (a prescindere dunque dall’espressa richiesta del venditore)”.
Il citato art. 136 del Regolamento di esecuzione prevede che alle merci importate sono connessi corrispettivi e diritti di licenza se, in particolare, i diritti trasferiti nell’ambito dell’accordo relativo alla licenza o ai corrispettivi sono incorporati nelle merci. Il metodo di calcolo dell’importo dei corrispettivi o dei diritti di licenza non è determinante.
La norma prosegue stabilendo che, se il metodo di calcolo dell’importo di un corrispettivo o di un diritto di licenza si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria, si presume che il pagamento di tale corrispettivo o diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto della valutazione. Se, però, i corrispettivi o i diritti di licenza si riferiscono in parte alle merci da valutare e in parte ad altri ingredienti o componenti aggiunti alle merci successivamente alla loro importazione, oppure ad attività o servizi successivi all’importazione, viene effettuato un opportuno adeguamento.
La stessa norma dispone che i corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
Infine, è previsto che il Paese in cui è stabilito il destinatario del pagamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza è irrilevante.
In merito al requisito della “condizione della vendita” che il pagamento delle royalties deve soddisfare per essere rilevante ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci importate, nel documento TAXUD/B4/2016 n. 808781 del 28 aprile 2016, predisposto dal Comitato degli esperti del valore in dogana e pubblicato nella versione italiana dalla nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 17 giugno 2016, n. 69073, viene specificato che occorre “capire se il venditore può vendere o se il compratore può comprare le merci senza pagare royalties o diritti di licenza. La condizione può essere implicita o esplicita. In alcuni casi sarà specificato nell’accordo di licenza se la vendita delle merci importate è subordinato al pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza. Tuttavia, non è richiesto che ciò debba essere precisato negli accordi”.
Tenuto conto che al momento dello sdoganamento non è quantificabile l’importo delle royalties è possibile ricorrere alla procedura disciplinata dall’art. 73 del Codice doganale, che consiste nel richiedere all’Autorità doganale l’autorizzazione al calcolo semplificato (rectius, forfetario) dei diritti di licenza. A tal fine, devono ricorrere le condizioni dettate dall’art. 71 del Reg. UE n. 2446/2015 (Regolamento delegato):
La concessione dell’autorizzazione è subordinata al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:
di Marco Peirolo – 18 luglio 2016