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Lo scambio commerciale di prodotti alcolici in UE – Limitazioni al libero scambio: le accise

di Ana Maria Pérez Magdalena.

Introduzione
Gli scambi di beni, servizi e di capitali all’interno dell’Unione Europea sono liberi e non vi sono formalità doganali, né diritti doganali.

Tuttavia, in ambito europeo, le operazioni commerciali di prodotti alcolici sono assoggettate a due regimi restrittivi:

Il primo, di carattere fiscale, è il regime delle accise.
Il secondo, di carattere logistico, è il regime del deposito fiscale.

I prodotti alcolici (anche ad accisa 0) sono considerati prodotti a finalità commerciali se superano questi quantitativi:
1. 10 litri per le bevande spiritose e 20 litri per prodotti alcolici intermedi;
2. 90 litri di vino (di cui 60 litri massimo di spumante);
3. 110 litri di birra;

• se i prodotti sono stati acquistati e trasportati da privati per un uso personale devono essere tassati nello Stato in cui sono acquistati;
• se i prodotti sono stati acquistati da soggetti non aventi la qualità di depositari autorizzati, di operatori registrati e non, oppure sono trasportati direttamente o indirettamente dal venditore (o per suo conto) sono soggetti all’accisa dello Stato di destinazione.

Normativa regolante il regime delle accise
In ambito Europeo: Direttiva UE 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, adottata da tutti i paesi UE dal 1 gennaio 1993.

Per l’Italia: Decreto Legislativo n. 504 del 26.10.95 (Testo Unico delle Accise) e Decreto Ministeriale del 25.3.1995, n. 210, aggiornato dal decreto ministeriale del 19.5.1997, n. 148; il DM 27.3.2001, n.153 regolamenta lo specifico settore dell’alcol e delle bevande alcoliche.

Regime delle accise
L’accisa è un’imposta indiretta, applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti (petroliferi, bevande alcoliche, tabacchi, ecc).
Le aliquote delle accise nei 28 Paesi UE possono essere individuate accedendo al sito dell’Unione europea (http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/excise-duty/index_it.htm)

Il principio di base nel regime delle accise, è l’esigibilità dell’imposta al momento dell’immissione in consumo nel paese destinatario (art. 2 T.U.A.).
1. Per i prodotti sottoposti ad accisa l’obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l’estrazione dal sottosuolo qualora l’accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione.

2. L’accisa è esigibile all’atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche:

a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;
b) l’ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell’abbuono di cui all’articolo 4;
c) la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo;
d) l’importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano
immediatamente vincolati, all’atto dell’importazione, ad un regime sospensivo;
e) la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa conformemente alle disposizioni di cui al presente testo unico.
3. L’accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un’aliquota ridotta o di una esenzione.
4. E’ obbligato al pagamento dell’accisa:
a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;
b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’articolo 8;
c) relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.

L’art. 2 del Tua contiene una puntuale specificazione del presupposto impositivo che si sviluppa in una fattispecie a formazione complessiva che sorge al momento della fabbricazione (od importazione) del prodotto sottoposto ad accisa ma l’esigibilità del tributo è posticipata all’atto di immissione al consumo del prodotto stesso nel territorio dello Stato.

Regime di sospensione di accisa
(Direttiva 2008/118/CE)

Si intende il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell’esigibilità dell’accisa o del verificarsi di una causa di estinzione del debito d’imposta.

In base all’articolo 6 del D.lgs. 504/1995, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime
sospensivo, nello Stato e nel territorio UE, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un Paese o un territorio terzo, può avvenire:

Per i prodotti provenienti da deposito fiscale:

 verso un altro deposito fiscale;
 verso un destinatario registrato;
 verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità, in quanto destinati ad essere esportati;
 verso i soggetti esenti di cui all’articolo 17, comma 1, del D.lgs. 504/1995

Fino al momento dell’immissione al consumo le merci rimangono in un regime fiscale sospensivo, circolando nel territorio dell’UE e venendo tassate nel Paese di destinazione.

La circolazione intracomunitaria in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire esclusivamente tra depositi fiscali (c.d. interconnessione) ed attraverso l’utilizzo di apposita documentazione.

La normativa prevede che siano obbligati solidali il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo (il garante del pagamento del tributo) e chiunque nei confronti del quale si verifichino i presupposti di esigibilità dell’imposta: il fabbricante e l’intermediario tramite il quale viene immessa al consumo la merce.

Regime di deposito fiscale (anche “tax warehouse”)
(art. 5, D.lgs 504/95)

Per deposito fiscale si intende l’impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’amministrazione finanziaria, come regolamentato dall’Art. 28 – T.U.A.

Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall’Amministrazione finanziaria.

A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.

All’interno dell’Unione europea il commercio di alcolici può essere effettuato solo per mezzo di depositi fiscali, ossia per mezzo di istituti obbligatori che abilitano uno spedizioniere ad effettuare operazioni di invio e ricevimento di prodotti alcolici tra paesi membri.

Il depositario è obbligato:

a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell’imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l’importo della cauzione non può essere inferiore all’ammontare dell’imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall’obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L’Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca;

b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l’esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;

c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;

d) ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere nella contabilità di cui alla lettera c), al momento della presa in consegna di cui all’articolo 6, comma 6, tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa;

e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.
Operatore Registrato
(Art.8, comma 1 –D.lgs 504/95)

I prodotti in regime sospensivo possono essere spediti ad un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell’esercizio della sua attività professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l’ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. La registrazione è valida fino a revoca ed è rilasciata in considerazione dell’attività svolta dal soggetto.

Anche al destinatario registrato è attribuito un codice di accisa.

Operatore non registrato
(art.8, comma3 –D.lgs 504/95)

Se l’operatore di cui al comma 1 non chiede di essere registrato, può ricevere nell’esercizio della propria attività professionale a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all’Ufficio delle Dogane, competente per territorio, e garantisce il pagamento dell’accisa (permanendo in Italia aliquota pari a zero, non sono previsti ovviamente né garanzia né pagamento d’imposta).
Copia della predetta dichiarazione, vistata dall’Ufficio che l’ha ricevuta (ai sensi dell’art. 18 paragrafo 3 della direttiva CEE 92/12, conforme all’allegato al DM 210/96), deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall’art.6, comma 3 per la circolazione del prodotto.

All’operatore non registrato non è attribuito un codice di accisa.

Rappresentante fiscale
(art.9, comma 1 – D.lgs 504/95)

Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro stato membro dell’Unione Europea, il depositario autorizzato mittente può designare un rappresentate fiscale, con sede nello stato, pre provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia depositario autorizzato o operatore professionale agli adempimenti previsti del regime della circolazione intracomunitaria.

Al rappresentate fiscale è attribuito un codice d’accisa.
Classificazione merceologica – Bevande alcoliche

Per bevande alcoliche si intendono le bevande con un contenuto variabile di alcol. Le Direttive 92/83/CE e 92/84/CE e le loro integrazioni ed ulteriori emendamenti, prevedono che siano soggetti ad accisa i seguenti prodotti:

•birra o miscele di birra e di bevande non alcoliche
•vino
•altre bevande fermentate, come il sidro
•prodotti intermedi, come lo sherry o il porto
•alcol etilico, se non usato per produrre altri articoli non finalizzati al consumo umano (se usato per il riscaldamento o la propulsione può essere classificato come prodotto energetico)
•alcolici.
Vino

Il Regolamento CE 1234/2007, così modificato dal Regolamento CE 491/2009, all’Allegato XI ter definisce il vino come “il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve”.
Oltre a questa definizione, nel medesimo Allegato vengono fornite indicazioni di tipo merceologico che servono a classificare le tipologie di prodotti vitivinicoli, di cui vengono riportati alcuni esempi:

• vino avente una gradazione alcolica effettiva superiore a 9,0% vol. nel nostro Paese, tranne deroghe per alcuni vini DOP o IGP
• vino liquoroso prodotto da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino o da una loro miscela o con miscele di mosto e vino DOP o IGP, con titolo alcolometrico effettivo compreso tra 15% vol. e 22% vol.
• vino spumante prodotto dalla prima o seconda fermentazione alcolica di uve fresche, mosto d’uve o vino e caratterizzato alla stappatura dallo sviluppo di anidride carbonica, deve avere una sovrappressione superiore a 3,0 bar. Esistono diversi tipi: vino spumante di qualità, vino spumante di qualità di tipo aromatico, vino spumante gassificato
• vino frizzante ottenuto da un vino con gradazione alcolica totale maggiore di 9% vol. ed effettiva di almeno 7% vol. con una sovrappressione tra 1 e 2,5 bar.

Bevanda spiritosa

Il Regolamento CE 110/2008 definisce la bevanda spiritosa come la bevanda alcolica avente un titolo alcolometrico minimo del 15% vol., con l’eccezione del liquore a base di uova alla categoria 41 dell’Allegato II del medesimo Regolamento, e che sia ottenuta:

• direttamente con l’utilizzo di ingredienti di origine agricola mediante:
 distillazione
 macerazione di materie vegetali in alcol etilico o distillati e/o bevande spiritose
 aggiunta di aromi, zuccheri, o altri prodotti edulcoranti e/o altri prodotti agricoli e/o alimentari all’alcol etilico e/o a distillati e/o a bevande spiritose.
• indirettamente mediante la miscelazione di una bevanda spiritosa con:
 altre bevande spiritose
 alcole etilico di origine vegetale
 altre bevande alcoliche
 bevande.

Le bevande spiritose sono classificate in categorie riportate nell’Allegato II del Regolamento, tra cui figurano, ad esempio, rum, acquavite di vinaccia, vodka, whisky, gin, pastis, liquore e sambuca. All’interno di queste categorie sono previste le indicazioni geografiche, legate cioè al Paese di origine, come nel caso della grappa e delle sue varie denominazioni, che rientrano nella categoria “acquavite di vinaccia”, come indicato nell’allegato III.
Birra
Si ottiene dalla fermentazione alcolica, effettuata da lieviti delle specie Saccharomyces cerevisiae o Saccharomyces carlsbergensis, di un preparato, detto mosto, di malto e d’acqua. Il malto, che può essere anche torrefatto, si ottiene da orzo o da frumento o da loro miscele, mentre all’acqua si aggiunge luppolo o un suo derivato o entrambi.

Per la legge italiana (legge 1354/1962 modificata per quanto riguarda la classificazione dal Dpr 272/1998) esistono diverse denominazioni a seconda del titolo alcolometrico e del grado Plato delle birre:
• birra analcolica: Grado Plato 3-8 o Grado alcolico < 1.2% vol.
• birra leggera o light: Grado Plato 5-10.5 o Grado alcolico 1.2-3.5% vol.
• birra: Grado Plato > 10.5 o Grado alcolico > 3.5% vol.
• birra speciale: Grado Plato > 12.5 o Grado alcolico 4-5% vol.
• birra doppio malto: Grado Plato > 14.5 o Grado alcolico > 5% vol.

Esistono inoltre alcune indicazioni che identificano la specie di lieviti utilizzata e il tipo di fermentazione adottato,

Può inoltre essere prodotta birra con aggiunta di frutta, succhi di frutta, aromi o altri ingredienti e la denominazione di vendita viene completata con il nome della sostanza caratterizzante.
Codice di accisa
Il codice di accisa è un codice alfanumerico e si compone di 13 caratteri (dal 01/01/2015).

IT 00 FI A 12345 Z

I primi quattro caratteri lo rapportano alla lunghezza prevista nella UE, il quinto e sesto identificano la provincia dove ha sede l’opificio, il settimo carattere identifica il settore impositivo.

A ALCOL
O OLI MINERALI
R RAPPRESENTANTI FISCALI
T TABACCHI
V VINO

Seguono 5 caratteri numerici attribuiti progressivamente, l’ultimo è un carattere di controllo calcolato con un algoritmo sulla base dei precedenti otto caratteri.

Codice ditta
Con lo stesso criterio si attribuiscono codici identificativi alle ditte che operano in regime di accisa assolta.

La licenza assume come numero il codice identificativo attribuito all’operatore nell’ambito dell’archivio informatizzato, quindi il numero di licenza è l’equivalente del codice accisa (o ditta).
il settimo carattere nel codice ditta identifica il settore d’imposta:

B OLI LUBRIFICANTI E BITUMI
M VENDITA PRODOTTI ALCOLICI
P FOSFORO
X ALCOL
Y OLI MINERALI
Documenti necessari per la cessione intracomunitaria di vino e alcolici

• fattura commerciale
• documenti di trasporto – Documento di accompagnamento merce sottoposta ad accise (DAA – DAS)
• Lista dei colli

D.A.A. –
(Reg. CEE 2719/92)

Il D.A.A. ovvero il Documento Amministrativo di accompagnamento è stato introdotto con il Regolamento CE n°2917 del 1992. Viene emesso per giustificare il trasferimento di un materiale in regime di sospensione da un deposito fiscale ad un altro, attraverso il trasporto dello stesso. Deve essere emesso prima della consegna della merce con l’indicazione degli elementi principali dell’operazione.
Il documento deve riportare i seguenti dati:
garanzia: si ha quando la merce arriva a destinazione in un luogo che coincide con un deposito fiscale
paese di spedizione e paese di destinazione
destinatario, che possiede un codice di accisa, corrisponde ad un deposito fiscale
descrizione con numero, colli, nome produzione, lotto di produzione, % di alcol
codice merci (NC), che è una nomenclatura combinata per essere capibile da tutti a livello comunitario

Si compone di 4 esemplari:

1. esemplare per lo speditore
2. esemplare per il destinatario
3. esemplare da rinviare allo speditore per appuramento
4. esemplare per le autorità competenti dello Stato di destinazione
D.A.S.
(Reg. CEE 3649/92)
ll DAS ovvero il Documento di accompagnamento semplificato è un modulo che deve essere compilato nel caso vengano immessi in uno Stato membro della UE prodotti a finalità commerciali assoggettati ad accisa.
Le caratteristiche del Documento di Accompagnamento Semplificato
Il documento deve specificare:
• il soggetto che spedisce il prodotto (comprensivo di anagrafica);
• il numero progressivo del documento;
• il destinatario (comprensivo di dati anagrafici);
• il nominativo del trasportatore;
• le indicazioni sulle autorità competenti presenti sul luogo di spedizione;
• la data in cui avviene il trasporto;
• il luogo di partenza e quello di consegna;
• la categoria del prodotto trasportato e relativo attestato di denominazione e/o provenienza;
• il titolo alcolometrico effettivo totale (espresso in % vol. o in decimi % vol.);
• le quantità nette trasportate;
• in caso di trasporto di prodotti sfusi (come nel caso dei vini): la zona di appartenenza, le operazioni effettuate sul prodotto (se ad esempio è stato acidificato o sono stati aggiunti degli zuccheri).

Il documento deve essere leggibile e chiaro. Può essere redatto a macchina (o via strumenti informatici) oppure, se scritto a mano deve essere compilato in modo leggibile e con penne indelebili.
Non deve presentare raschiature o abrasioni.
Le copie possono essere sostituite da fotocopie autenticate corredate dalla dicitura “copia”.
Tale documento, destinato alle autorità competenti degli Stati membri di spedizione e destinazione, può essere trasmesso anche a mezzi informatici.

Ana Maria Pérez Magdalena