IL D.L. 124/2019 prevede l’abbassamento del limite di utilizzo dei contanti in Italia. Dal 1° gennaio 2022 saranno vietati trasferimenti di denaro contante pari o superiori a €1.000,00. Per cifre superiori sarà necessario usare esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili.
La normativa vigente prevede che:
L’art. 18 co. 1 lett. a) del D.L. 124/2019 ha previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante: dal 1 gennaio 2022 saranno vietati trasferimenti pari o superiori a €1.000,00. Per cifre superiori sarà necessario usare esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili.
La nuova soglia non si applica ai soli pagamenti per l’acquisto di beni e servizi ma a tutti i tipi di transazione economica, anche alle donazioni. Significa che, ad esempio, non potranno più essere fatti regali in contanti all’interno di una famiglia: dovranno essere fatti bonifici se si vuole donare più di €999,99.
La sanzione in caso di violazione del nuovo limite all’uso del contante è stata dimezzata rispetto a quella prevista con il vecchio limite di €2.000,00; ora ammonterà a €1.000,00. Tuttavia, qualora il contante sia utilizzato per pagare un professionista, al superamento della soglia la sanzione minima sarà innalzata a €3.000,00. Per importi superiori a €250.000,00 la sanzione comminata potrà raggiungere €50.000,00.
Sarà ancora consentito, invece, prelevare o versare in banca, sul proprio conto corrente o libretto di risparmio cifre superiori al limite imposto poiché in questo caso non si tratta di trasferimento di denaro ad altre persone ma di un trasferimento che interessa una sola persona.
Si potrà, quindi, prelevare €2.000,00 dalla banca senza violare la legge ma non potranno essere spesi in un’unica soluzione; altrettanto sarà possibile versare sul proprio conto corrente o libretto cifre superiori ai €999,99 senza incorrere in sanzioni.
Sarà possibile effettuare pagamenti misti per un bene o un servizio. Parte potrà essere effettuato in contanti e parte con mezzi di pagamento tracciabili.
A fronte di un incremento previsto dei pagamenti elettronici online corrisponde un aumento del rischio informatico, poiché una gran parte dei pagamenti avviene online, con conseguenti truffe e frodi informatiche. Tuttavia, la nuova normativa sulla SCA entrata in vigore il 1° gennaio 2021aiuta l’utilizzatore dei servizi “a distanza”, sia che si identifichi tramite token o tramite altra identità digitale.
Spiega la Banca d’Italia che la principale misura di sicurezza prevista dalla normativa è l’autenticazione forte del cliente ; si tratta di una procedura per convalidare l’identificazione di un utente basata sull’uso di due o più elementi di autenticazione (cd. “autenticazione a due fattori”), appartenenti ad almeno due categorie tra le seguenti:
Detti elementi (o credenziali di autenticazione) devono essere indipendenti tra loro, in modo che un’eventuale violazione di uno di essi non comprometta l’affidabilità degli altri.
Gli utenti potranno rivolgersi all’intermediario che ha emesso la carta per verificare le modalità con le quali procedere alla creazione/abilitazione dei fattori di autenticazione nonché per qualsiasi esigenza legata all’utilizzo della SCA.
La procedura di autenticazione del cliente tramite SCA è propedeutica all’autorizzazione di un pagamento on line; essa prevede, sulla base delle credenziali inserite dall’utente, la generazione di un codice di autorizzazione monouso – cioè accettato una sola volta dal prestatore di servizi di pagamento (in taluni casi prende la forma di un codice OTP: One Time Password) – legato indissolubilmente all’importo e al beneficiario: in questo modo, se carpito o intercettato, tale codice non può essere usato per altri pagamenti.
Attraverso la SCA viene offerta sia ai pagatori sia agli esercenti una soluzione tecnica molto avanzata per il contrasto delle frodi, che in caso di problemi, come furti o smarrimenti, rende più difficile l’utilizzo della carta da parte di soggetti diversi dal legittimo titolare.
In alcuni casi, la normativa prevede che si possa fare a meno della SCA; si tratta, ad esempio, dei pagamenti a distanza a basso rischio (perché di modesta entità) o di operazioni ricorrenti successive ad una prima autorizzazione (come il pagamento delle rate di un abbonamento successive alla prima).
Detto sistema esclude che siano riconosciuti i soli dati presenti nella carta di credito (laddove ad esempio rubata) come metodo di autenticazione forte.
La SCA sarà usata per gli acquisti online, o per fare bonifici dall’app della banca online. Ma non sarà necessaria se l’utente ha indicato il beneficiario del pagamento nella sua lista di beneficiari attendibili, o nel caso dei pagamenti ricorrenti (ad esempio abbonamenti mensili). Infine, al momento non è prevista la SCA per gli acquisti di importo inferiore a €500,00.