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I regimi speciali in base al nuovo Codice doganale dell’Unione

Pronti i chiarimenti in ordine ai regimi speciali a seguito dell’applicazione del nuovo Codice doganale dell’Unione (CDU). Li ha forniti l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l’avviso prot. n. 84724 datato 10 ottobre. L’Agenzia analizza varie novità a seguito della riforma del predetto codice, tra le quali la trasformazione sotto controllo doganale, con specifico riferimento alle modalità operative da adottare per la fiscalità interna, la determinazione del valore nel caso del perfezionamento attivo, il campo di applicazione de nuovo metodo di calcolo dei dazi all’importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo.

Con avviso del 10 ottobre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti in merito ai regimi speciali, a seguito della riforma che ha interessato il Codice doganale dell’Unione (CDU). Lo ha fatto con l’avviso prot. n. 84724.

Le modalità operative da adottare per la fiscalità interna nel caso della trasformazione sotto controllo doganale

A partire dal 1° maggio di quest’anno, le operazioni compiute nell’ambito di autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale, in essere alla predetta data, vanno gestite come operazioni di perfezionamento attivo.

In ragione di ciò, dal 1° maggio, l’Iva è riscossa con la modalità prevista per il perfezionamento attivo, ossia:

– sospensione del dazio e dell’Iva all’atto del vincolo della merce al regime;

– successiva riscossione dei diritti doganali all’atto dell’importazione definitiva della stessa.

L’Iva può essere assolta all’atto dell’importazione anche con la presentazione della dichiarazione d’intento per l’utilizzo del plafond.

Con riferimento al dazio, la Commissione Europea ha precisato che non è più consentito, agli operatori economici che fanno uso di tale procedura, di beneficiare dell’esenzione o riduzione daziaria. Pertanto, dal 1° maggio 2016 viene applicata l’aliquota daziaria prevista dalla tariffa doganale, senza la possibilità di avvalersi del certificato di origine preferenziale presentato all’atto del vincolo della merce.

La determinazione del valore nel perfezionamento attivo

Nel caso in cui i prodotti ottenuti dalle lavorazioni in regime di perfezionamento attivo siano importati definitivamente, le merci devono essere valorizzate sulla base delle regole generali previste dagli artt. 70 e 74 del Codice doganale dell’Unione.

Qualora nella lavorazione siano utilizzate anche merci unionali (oltre a merci terze), se l’operatore opta per la modalità di tassazione di cui all’art. 85 del CDU, le merci unionali vanno incluse nel valore da dichiarare all’importazione. Al contrario, se l’operatore sceglie il metodo di tassazione di cui all’art. 86 del CDU, il valore finale può essere determinato senza considerare il valore delle merci unionali.

Prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo

Sono stati forniti chiarimenti anche in ordine all’applicazione del nuovo metodo di calcolo dei dazi all’importazione nel caso di prodotti trasformati nel regime di perfezionamento passivo.

Tale metodo va applicato solo nel caso in cui sul prodotto trasformato sia previsto un dazio specifico.

Invece, qualora siano applicabili i c.d. dazi ad valorem, è utilizzabile il criterio del dazio generale di cui all’art. 86 del CDU.

Va inoltre rilevato che non è più previsto l’obbligo di rilascio dell’autorizzazione di perfezionamento passivo al soggetto che fa effettuare le lavorazioni all’estero. Conseguentemente il titolare dell’autorizzazione di perfezionamento passivo non deve necessariamente essere colui che organizza le lavorazioni che vengono svolte al di fuori del territorio dell’Unione.

Uso finale

Il trattamento favorevole previsto per le merci immesse in libera pratica con “destinazione particolare” è ora inquadrato dal Codice doganale dell’Unione tra i regimi speciali (“uso finale”, art. 210, lett. c). Si applicano pertanto le disposizioni generali del titolo VII, capo I, oltre che talune norme specifiche.

Si fa riferimento, nello specifico, alla fase dell’appuramento dell’uso finale, dato che l’evento conclusivo non può verificarsi mediante vincolo ad un altro regime, come invece previsto per gli altri regimi speciali.

A tal proposito è stato precisato che l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione nell’ipotesi di cui all’art. 254, par.4, lett.b, del CDU, non va considerata alla stregua del vincolo al regime di esportazione, dato che le merci permangono nell’alveo dell’uso finale fino alla loro uscita dal territorio doganale della UE, che sarà attestata mediante:

– il compimento delle ordinarie formalità doganali concernenti la dichiarazione per l’esportazione;

– l’assoggettamento delle merci alle disposizioni che sarebbero state applicabili in caso di vincolo delle stesse al regime di esportazione.

Solo con il corretto assolvimento delle procedure appena indicate è comprovata l’uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione ed estinta l’obbligazione doganale.

Nel caso in cui il regime di uso finale si concluda con la distruzione delle merci, eventuali cascami e avanzi derivanti da tale operazione acquistano lo status di merci non unionali e vengono considerati vincolati al regime di deposito doganale, al quale si potrà dare poi esito con qualsiasi regime.

Contenuto della dichiarazione doganale

Nel caso di rilascio di autorizzazioni al perfezionamento attivo, passivo, ammissione temporanea e uso finale su dichiarazione doganale, la predetta dichiarazione deve contenere (anche in allegato) i dati previsti dall’art. 55, par. 1), 8 RDT, riguardanti una serie di informazioni concernenti l’operazione svolta (il tipo di trasformazione o utilizzo, la descrizione delle merci, il termine di appuramento ecc.).

Competenza rilascio autorizzazioni doganali

Come precisato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’Ufficio doganale competente al rilascio delle autorizzazioni di perfezionamento attivo è quello competente sul luogo in cui è tenuta ovvero è accessibile la contabilità del richiedente ai fini doganali, nonché dove vengono svolte almeno parte delle lavorazioni.

Per ciò che concerne il regime di perfezionamento passivo, competente al rilascio delle autorizzazioni della specie è l’Ufficio delle dogane nel cui ambito è situato il luogo ove è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente e dove vengono svolte parte delle operazioni. Nel caso in cui non sia possibile determinare l’autorità doganale competente, l’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio nel cui ambito territoriale il richiedente tiene le scritture contabili ai fini doganali.

Con riferimento, infine, all’uso finale, l’ufficio che provvede al rilascio dell’autorizzazione è quello competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità del richiedente ai fini doganali e dove vengono svolte almeno una parte delle lavorazioni. Si applica anche per il regime in esame, in presenza delle relative condizioni, la deroga prevista dall’art. 12 RD.

A cura della redazione Ipsoa – 10 ottobre 2016