Le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d’imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia; pertanto, in assenza di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, non sono tenute ad adempiere agli obblighi di sostituzione d’imposta.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 379 dell’11 settembre 2019, confermando quanto precisato in passato.
La questione nasce da un interpello presentato da una banca svizzera priva di una stabile organizzazione in Italia. Siccome l’istituto intende fornire alla propria clientela italiana – persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività commerciale – servizi di finanziamento, chiede:
Per quanto riguarda il primo aspetto, l’Agenzia delle entrate ricorda che:
Occorre poi tener conto che i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell’esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Tuttavia, laddove gli interessi non siano corrisposti da un sostituto d’imposta, quale è una persone fisica che agisce come privato consumatore, il soggetto non residente svolgente attività commerciale è tenuto ad assoggettare a imposizione i redditi prodotti in Italia presentando apposita dichiarazione.
La disciplina domestica va, inoltre, armonizzata con le disposizioni convenzionali; nel caso di specie si deve avere riguardo alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Svizzera. L’articolo 11 della Convenzione stabilisce che gli interessi sono imponibili:
Nel caso in questione, quindi, a detta dell’Agenzia, gli interessi corrisposti dai clienti italiani alla banca svizzera sono imponibili in Italia e scontano l’aliquota ridotta del 12,50%, prevista dalle convenzioni, dal momento che la Convenzione non pone alcun requisito soggettivo in capo al soggetto che paga gli interessi e, soprattutto, non la circoscrive ai casi in cui intervenga un sostituto d’imposta. Ai fini della liquidazione dell’imposta, la banca deve presentare la dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC), applicando l’aliquota convenzionale sugli interessi percepiti.
In relazione al secondo aspetto, ossia al fatto che l’erogazione di finanziamenti a soggetti fiscalmente residenti in Italia determini l’assunzione della qualifica di sostituto di imposta in Italia per la banca svizzera, la risposta all’interpello n. 379/2019 conferma quanto precisato dal Ministero delle Finanze nella circolare 326/1997, secondo cui gli enti e le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d’imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia. “Le società non residenti, infatti, seppur ricomprese, sotto il profilo soggettivo, fra i soggetti indicati al primo comma dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, in linea di principio, ne sono oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato”.
Ne deriva che la banca svizzera istante, siccome non ha una stabile organizzazione in Italia, non assume la qualifica di sostituto di imposta in relazione ai redditi derivanti dalle attività finanziarie detenute dai propri clienti in Svizzera.
Fonte: Euroconference
di Alessandro Bonuzzi – 16 settembre 2019