Si ipotizzi che l’impresa italiana, con stabile organizzazione in Germania, acquisti i beni da un fornitore belga per rivenderli al proprio cliente tedesco.
Gli scenari che s’intendono esaminare sono due:
Nel primo scenario, trovano applicazione le indicazioni contenute nella C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (Parte A, § 16.2), sicché è possibile ritenere che l’impresa nazionale, a prescindere dal possesso della stabile organizzazione in Germania:
Di conseguenza, l’impresa italiana:
Per entrambe le operazioni sorge l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura intracomunitaria, dai quali deve risultare in modo specifico il ricorso all’operazione triangolare, ancorché i beni non transitino materialmente per il territorio dello Stato. Nello specifico:
Le colonne da 7 a 13 per le cessioni e da 8 a 15 per gli acquisti, riguardanti i dati statistici, non devono essere compilate nemmeno dai contribuenti tenuti alla presentazione mensile degli elenchi, in quanto i beni non entrano in Italia.
Nel secondo scenario, l’impresa italiana effettua un trasferimento di beni “assimilato” ad una cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 17, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE. Il suddetto trasferimento beneficia, in Belgio, dell’esenzione da IVA di cui all’art. 138, par. 1, della stessa Direttiva, essendo ivi territorialmente rilevante in base all’art. 32 della Direttiva, che individua il luogo della cessione con quello “dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente”.
Fermo, pertanto, restando che l’impresa italiana deve identificarsi in Belgio per adempiere agli obblighi connessi alla cessione intracomunitaria ivi effettuata (es. fatturazione, elenco riepilogativo, dichiarazione periodica, ecc.), il trasferimento di beni a destinazione della Germania dà luogo al corrispondente acquisto intracomunitario “assimilato”, la cui imposta, dovuta ai sensi degli artt. 20 e 40 della Direttiva n. 2006/112/CE, è assolta dalla stabile organizzazione tedesca dell’impresa italiana.
La cessione dei beni nei confronti del cliente tedesco, che ha luogo nel momento del passaggio della proprietà, vale a dire all’atto dell’estrazione dal deposito, soddisfa il presupposto territoriale in Germania, ove i beni sono fisicamente presenti. L’impresa italiana, per il tramite della propria stabile organizzazione, deve emettere la relativa fattura con addebito dell’imposta locale.
di Marco Peirolo – 07 marzo 2016
Fonte Euroconference