La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un apprezzabile documento datato 31 maggio 2016 in cui viene analizzato il nuovo criterio valevole ai fini dell’individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Si ricorda che la materia è stata novellata dall’articolo 1, comma 142, della L. 208/2015 che ha modificato l’articolo 167, comma 4, del Tuir recante le disposizioni in materia di CFC. L’attuale norma prevede che “I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”.
In sostanza, la modifica determina, da un lato, l’abbandono del sistema di elencazione tassativa del Paesi black list e, dall’altro, l’inserimento di un criterio “automatico” stabilito ex lege che consiste nella presenza nello Stato di residenza o di localizzazione della società controllata o partecipata di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.
Al netto del fatto che ciò dovrebbe comportare un aggravio per le imprese, le quali saranno tenute a un continuo monitoraggio degli ordinamenti tributari esteri, il documento in analisi osserva come si pongano due ordini di questioni.
In primo luogo è da chiarire cosa si debba intendere con la locuzione “livello nominale di tassazione”, atteso che il termine “nominale” non era stato mai utilizzato per regolare la fattispecie. Sul tema viene precisato che
Vi è poi da capire quali siano le imposte da includere nel calcolo del livello nominale di tassazione. A parere della Fondazione, per ragioni di ordine sistematico, sarebbe preferibile il riferimento alla sola Ires, escludendo invece l’Irap.
Il secondo aspetto riguarda l’individuazione delle discipline contenute nel Tuir – oltre a quella sulle CFC – alle quali risulta applicabile il nuovo criterio di identificazione dei Paesi a fiscalità privilegiata. Il dato può essere tratto direttamente dal disposto normativo della L. 208/2015 – all’articolo 1 comma 143 – che ne estende l’ambito applicativo alle seguenti fattispecie:
Infine, pare utile spendere qualche parola in relazione all’aspetto intertemporale delle diverse modifiche normative – legge di Stabilità 2015, decreto internazionalizzazione e legge di Stabilità 2016 – che in breve tempo hanno interessato l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata.
Se è pacifico che la novella apportata dalla legge di Stabilità 2016 produrrà i suoi effetti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e, quindi, risulterà applicabile per la prima volta nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2017, qualche dubbio si pone per la dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno in corso.
Al riguardo, il documento sostiene che in sede di presentazione del modello Unico 2016:
La Fondazione evidenzia come sul punto sarebbe comunque necessario un intervento chiarificatore da parte delle autorità.
di Alessandro Bonuzzi – 20 giugno 2016