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Le soglie monetarie nell’e-commerce indiretto verso Paesi UE

Le operazioni di e-commerce cd. “indiretto”, cioè con consegna fisica dei beni al cliente attraverso i canali tradizionali (posta, corriere espresso, ecc.), se effettuate in ambito intracomunitario nei confronti di “privati consumatori”, sono disciplinate dalla normativa IVA delle “vendite a distanza”.

Si tratta di cessioni assoggettate a IVA nel Paese membro di destinazione dei beni al duplice fine di evitare che gli acquisti siano deviati a favore dei Paesi membri che applicano aliquote più basse e ad assicurare condizioni eque di concorrenza tra i Paesi membri (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 25 settembre 2012, n. 90).

Le disposizioni di riferimento sono contenute negli artt. 40, commi 3 e 4, e 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993. In particolare, è previsto che:

  • dal lato attivo, si considerano non imponibili in Italia le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa;
  • dal lato passivo, si considerano imponibili in Italia (come cessioni interne e non come acquisti intracomunitari) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d’imposta, ovvero di cessionari che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell’art. 38, comma 6, del D.L. n. 331/1993.

Il principio di tassazione nel Paese di destinazione presuppone, però, che le “vendite a distanza” siano effettuate da un operatore che ha superato una predeterminata soglia annua verso lo specifico Paese membro; in caso contrario, l’IVA è dovuta nel Paese di origine, cioè in quello del cedente, salvo l’opzione per la tassazione nel Paese di destinazione. Nello specifico:

  • ai sensi dell’art. 40, comma 4, lett. b), del D.L. n. 331/1993, le cessioni effettuate in Italia devono essere superiori, nell’anno precedente e/o nell’anno in corso, a 35.000,00 euro;
  • ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993, le cessioni effettuate in altro Paese membro devono essere superiori, nell’anno precedente e/o nell’anno in corso, a 100.000,00 euro, ovvero all’eventuale minore ammontare stabilito da tale Paese a norma dell’art. 34 della Direttiva n. 2006/112/CE (si veda la tabella che segue, aggiornata a gennaio 2016).

Stato membro Soglia Stato membro Soglia
Austria 35.000 € Svezia 320.000 SEK
Belgio 35.000 € Finlandia 35.000 €
Olanda 100.000 € Cipro 35.000 €
Danimarca 280.000 DKK Estonia 35.000 €
Germania 100.000 € Lettonia 35.000 €
Grecia 35.000 € Lituania 35.000 €
Spagna 35.000 € Malta 35.000 €
Francia 35.000 € Polonia 160.000 PLN
Irlanda 35.000 € Repubblica Ceca 1.140.000 CZK
Italia 35.000 € Slovacchia 35.000 €
Lussemburgo 100.000 € Slovenia 35.000 €
Portogallo 35.000 € Ungheria 35.000 €
Gran Bretagna 70.000 GBP Bulgaria 70.000 BGN
Romania 118.000 RON Croazia 270.000 HRK

Anche se gli artt. 40, comma 3, del D.L. n. 331/1993, per le “vendite a distanza” con acquirente italiano, e l’art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993, per le “vendite a distanza” con acquirente comunitario, fanno riferimento alle “cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili”, la specifica disciplina prevista per tali operazioni prescinde dalle modalità di organizzazione e di esecuzione della vendita. Sul punto, la norma di interpretazione autentica contenuta nel primo comma dell’art. 11-quater del D.L. n. 35/2005, aggiunto in sede di conversione nella L. n. 80/2005, ha definitivamente chiarito che la locuzione “cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili” deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell’ordine di acquisto. Ne consegue che la cessione è da intendersi non imponibile in Italia anche se avviene nello stesso punto di vendita del fornitore, qualora il trasporto a destino sia effettuato dal fornitore stesso o per suo conto (circolare dell’Agenzia delle Entrate 13 giugno 2006, n. 20, § 3 e risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 31 marzo 2005, n. 39).

La Commissione europea, nel Working Paper n. 855 del 5 maggio 2015, ha chiarito che il trasporto deve intendersi effettuato per conto del fornitore non solo quando il cedente interviene direttamente o per mezzo di un vettore nel trasporto, ma anche quando egli intervenga indirettamente – per esempio promuovendo attivamente, suggerendo o consigliando al cessionario un determinato vettore – pur non concludendo il contratto di trasporto con il vettore e pur non sostenendo i costi di trasporto.

Il Comitato IVA, nella riunione n. 104 del 4 e 5 giugno 2015, ha ritenuto che il fornitore interviene direttamente nel trasporto quando:

  • subappalta il servizio di trasporto a terzi che consegnano i beni al cliente;
  • il trasporto dei beni è fornito da un terzo, ma il fornitore si assume totalmente o parzialmente la responsabilità per la consegna della merce al cliente;
  • il fornitore fattura e incassa il costo di trasporto dal cliente per poi accreditarlo al soggetto terzo che organizza il trasporto dei beni.

Il fornitore interviene, invece, indirettamente nel trasporto se:

  • promuove attivamente il servizio di consegna dei beni al cliente da parte di un terzo;
  • mette in contatto il cliente e il terzo;
  • fornisce a terzi le informazioni necessarie per la consegna dei beni al cliente.

di Marco Peirolo – 29 marzo 2016

Fonte: Euroconference