Le operazioni di e-commerce cd. “indiretto”, cioè con consegna fisica dei beni al cliente attraverso i canali tradizionali (posta, corriere espresso, ecc.), se effettuate in ambito intracomunitario nei confronti di “privati consumatori”, sono disciplinate dalla normativa IVA delle “vendite a distanza”.
Si tratta di cessioni assoggettate a IVA nel Paese membro di destinazione dei beni al duplice fine di evitare che gli acquisti siano deviati a favore dei Paesi membri che applicano aliquote più basse e ad assicurare condizioni eque di concorrenza tra i Paesi membri (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 25 settembre 2012, n. 90).
Le disposizioni di riferimento sono contenute negli artt. 40, commi 3 e 4, e 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993. In particolare, è previsto che:
Il principio di tassazione nel Paese di destinazione presuppone, però, che le “vendite a distanza” siano effettuate da un operatore che ha superato una predeterminata soglia annua verso lo specifico Paese membro; in caso contrario, l’IVA è dovuta nel Paese di origine, cioè in quello del cedente, salvo l’opzione per la tassazione nel Paese di destinazione. Nello specifico:
Stato membro | Soglia | Stato membro | Soglia |
Austria | 35.000 € | Svezia | 320.000 SEK |
Belgio | 35.000 € | Finlandia | 35.000 € |
Olanda | 100.000 € | Cipro | 35.000 € |
Danimarca | 280.000 DKK | Estonia | 35.000 € |
Germania | 100.000 € | Lettonia | 35.000 € |
Grecia | 35.000 € | Lituania | 35.000 € |
Spagna | 35.000 € | Malta | 35.000 € |
Francia | 35.000 € | Polonia | 160.000 PLN |
Irlanda | 35.000 € | Repubblica Ceca | 1.140.000 CZK |
Italia | 35.000 € | Slovacchia | 35.000 € |
Lussemburgo | 100.000 € | Slovenia | 35.000 € |
Portogallo | 35.000 € | Ungheria | 35.000 € |
Gran Bretagna | 70.000 GBP | Bulgaria | 70.000 BGN |
Romania | 118.000 RON | Croazia | 270.000 HRK |
Anche se gli artt. 40, comma 3, del D.L. n. 331/1993, per le “vendite a distanza” con acquirente italiano, e l’art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993, per le “vendite a distanza” con acquirente comunitario, fanno riferimento alle “cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili”, la specifica disciplina prevista per tali operazioni prescinde dalle modalità di organizzazione e di esecuzione della vendita. Sul punto, la norma di interpretazione autentica contenuta nel primo comma dell’art. 11-quater del D.L. n. 35/2005, aggiunto in sede di conversione nella L. n. 80/2005, ha definitivamente chiarito che la locuzione “cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili” deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell’ordine di acquisto. Ne consegue che la cessione è da intendersi non imponibile in Italia anche se avviene nello stesso punto di vendita del fornitore, qualora il trasporto a destino sia effettuato dal fornitore stesso o per suo conto (circolare dell’Agenzia delle Entrate 13 giugno 2006, n. 20, § 3 e risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 31 marzo 2005, n. 39).
La Commissione europea, nel Working Paper n. 855 del 5 maggio 2015, ha chiarito che il trasporto deve intendersi effettuato per conto del fornitore non solo quando il cedente interviene direttamente o per mezzo di un vettore nel trasporto, ma anche quando egli intervenga indirettamente – per esempio promuovendo attivamente, suggerendo o consigliando al cessionario un determinato vettore – pur non concludendo il contratto di trasporto con il vettore e pur non sostenendo i costi di trasporto.
Il Comitato IVA, nella riunione n. 104 del 4 e 5 giugno 2015, ha ritenuto che il fornitore interviene direttamente nel trasporto quando:
Il fornitore interviene, invece, indirettamente nel trasporto se:
di Marco Peirolo – 29 marzo 2016
Fonte: Euroconference