La tassazione dei redditi sorti da attività di lavoro dipendente svolta all’estero è applicata secondo un sistema di coordinamento fra la normativa nazionale e quella convenzionale. Lo ha ricordato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In particolare, è stato ricordato che il contribuente ha diritto ad un credito per le imposte pagate nel Paese estero a titolo definitivo per i redditi di lavoro dipendente percepiti da lavoratori residenti nel territorio dello Stato e prodotti in un Paese Extra-Ue in cui non esiste alcun tipo di convenzione contro le doppie imposizioni e per quelli in cui, invece, esiste una convenzione in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia che all’estero.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha messo a punto nel Memorandum n. 8 del 2016 una raccolta di disposizioni pratiche riguardanti l’internazionalizzazione e la legislazione applicabile ai lavoratori.
Dal punto di vista fiscale sono tre gli aspetti principali toccati, che riguardano:
– la problematica della tassazione dei redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero;
– il transfer pricing nel distacco del personale all’estero;
– la disciplina IVA nel distacco di lavoro all’estero.
Tassazione redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero
La tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero necessita di porre l’attenzione prima di tutto sulla residenza fiscale. Ciò perché una diversa connotazione è data fra soggetti residenti nel territorio nazionale e quelli non residenti; per i soggetti residenti nel territorio dello Stato, l’imposta si applica sul reddito complessivo formato da tutti i redditi posseduti e ovunque prodotti al netto degli oneri deducibili, mentre, per i non residenti l’imposta si applica solo sul reddito complessivo formato da redditi prodotti nel territorio nazionale.
Una volta stabilita la residenza fiscale occorre capire se vi è la presenza o meno di convenzioni contro le doppie imposizioni. Si possono perciò avere tre situazioni:
– Paese comunitario per cui vige il principio della libera circolazione dei lavoratori e non è necessaria alcuna specifica autorizzazione amministrativa preventiva;
– Paese extra-comunitario con il quale esiste una convenzione, non si necessita di alcuna specifica autorizzazione amministrativa per l’impiego di personale all’estero da parte delle aziende private, bensì è necessario far riferimento alla specifica convenzione, in virtù della novella del 2015;
– Paese extra-comunitario con il quale non esiste convenzione, vi è l’obbligatorietà delle assicurazioni sociali. Inoltre, sono stabilite retribuzioni convenzionali mensili, sulla base delle quali viene calcolata la relativa contribuzione.
Dal punto fiscale la tassazione dei redditi sorti da attività di lavoro dipendente svolta all’estero è applicata secondo un sistema di coordinamento fra la normativa nazionale e quella convenzionale. In particolare, il contribuente ha diritto ad un credito per le imposte pagate nel Paese estero a titolo definitivo per i redditi di lavoro dipendente percepiti da lavoratori residenti nel territorio dello Stato e prodotti in un Paese Extra-Ue in cui non esiste alcun tipo di convenzione contro le doppie imposizioni e per quelli in cui, invece, esiste una convenzione in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia che all’estero.
Il transfer pricing nel distacco del personale all’estero
Si tratta di una prestazione di servizi che viene erogata da un soggetto distaccante in favore di un soggetto distaccatario tramite un lavoratore determinando un mutamento del luogo di lavoro e del potere direttivo fra un soggetto e l’altro pur rimanendo in capo al datore di lavoro distaccante l’obbligo al trattamento economico e normativo a favore del lavoratore stesso.
Questo implica una corretta gestione del riaddebito dei costi inerenti al distacco transnazionale del personale dipendente anche ai fini dell’applicazione della disciplina del transfer pricing.
Al fine di non incorrere in una indeducibilità del costo del personale distaccato, è necessario predisporre un accordo di servizi (intercompany service agreement) nel quale dovranno necessariamente essere regolamentate le modalità di sostenimento e di riaddebito dei costi così da fornire un corretto supporto documentale e giustificativo alla deducibilità del costo in capo alla società distaccataria. Un eventuale mancato riaddebito del costo da parte della società italiana nei confronti della società estera fa generare il rischio di indeducibilità di quest’ultimo.
La disciplina IVA nel distacco di lavoro all’estero
Il distacco del personale a fronte del quale il beneficiario rimborsi al concedente il solo costo del personale distaccato non è rilevante ai fini IVA. Ciò viene anche confermato dalla sentenza della Suprema Corte n. 14053 del 3 agosto 2012 che ha ribadito il non assoggettamento al tributo purché l’impresa beneficiaria corrisponda “il solo costo di utilizzazione e, cioè, la retribuzione, gli oneri fiscali e previdenziali e le spese sostenute dai dipendenti”.
Si tratta, quindi, di una norma speciale che esonera dall’applicazione dell’IVA l’ammontare della somma ricevuta dal distaccante solo se il costo riaddebitato è perfettamente uguale al costo del personale sostenuto.
a cura della Redazione IPSOA – 30 giugno 2016